La condotta violenta di un calciatore nei confronti di calciatori o altre persone: squalifica minimo di tre giornate.
L’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. stabilisce la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”, cristallizzando così nel minimo il limite edittale da applicare nelle fattispecie di riferimento. A seguito di un provvedimento del Giudice …