L’ammissione al Gratuito Patrocinio viene decisa dal giudice (civile o penale) con decreto che va notificato al richiedente.
Il requisito economico per ottenere il beneficio è di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, a seguito dell’ultimo aggiornamento, non superiore ad €. 11.528,41, se soggetto o famiglia “monoreddito”.
È previsto (art. 76, c. 2) che “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari – il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”; il limite di reddito deve essere poi elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92). Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 prevede che si deve tener conto “anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”. Per tale valutazione si fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione.
I documenti da allegare alla domanda sono:
– stato di famiglia;
– copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica o certificazione sostitutiva;
– copia di documento di identità valido.
Ogni certificato, se richiesto con la dicitura “USO GRATUITO PATROCINIO”, viene rilasciato senza dover apporre nessuna marca da bollo.