Art. 702 bis c.p.c.: decorrenza del termine per proporre appello avverso all’ordinanza.

termine per appello 702 bis c.p.c. avv. Giovanni Longo Pisa

termine per appello 702 bis c.p.c. avv. Giovanni Longo Pisa

Art. 702 bis c.p.c.: decorrenza del termine per proporre appello avverso all’ordinanza.

Nel caso di radicamento del processo sommario di cognizione ex art. 702 bis. c.p.c., come sappiamo, all’esito, il Giudice accoglie o rigetta le domande con ordinanza.

Contro tale decisione è possibile proporre appello, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica di tale provvedimento.

Ci chiediamo quale sia il dies a quo della decorrenza del termine breve per proporre appello avverso la suddetta ordinanza.

La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22241/2019, pubblicata il 5 settembre 2019.

La vicenda riguardava un appello promosso avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale con la quale quest’ultimo aveva ritenuto prescritto il diritto del ricorrente alla liquidazione della propria quota di una società dalla quale era stato già escluso. L’ordinanza veniva comunicata a mezzo pec dalla Cancelleria e avverso la stessa veniva proposto appello dal ricorrente originario. La Corte di Appello lo dichiarava inammissibile, ritenendo che lo stesso era tardivo in quanto l’impugnazione era stata proposta con citazione notificata oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione eseguita a mezzo pec dalla Cancelleria. Pertanto, il ricorrente originario, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che:

  1. Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto al fine, fra l’altro, di dotare il nostro ordinamento processuale di un rito accelerato che viene definito con ordinanza quale provvedimento più “succintamente motivato”, sia nel caso di accoglimento sia nel caso di rigetto;
  2. In merito all’appello avverso la suddetta ordinanza, dal confronto tra gli artt. 325, comma 1 e 326 comma comma 1, c.p.c. e l’art. 702 quater c.p.c. si desume una sostanziale sovrapponibilità di disciplina sul termine che è di trenta giorni per entrambe le disposizioni, mentre vi è differenza in merito alla decorrenza che si ha, secondo l’art. 326, comma 1 c.p.c., dalla notificazione della sentenza, tranne che in casi specifici, mentre secondo l’art. 702 quater c.p.c. dalla “comunicazione o notificazione dell’ordinanza”;
  3. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni , occorre fare riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte o, se anteriore, dalla sua comunicazione di cancelleria, che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, al fine di consentire alla parte destinataria la piena conoscenza.

Pertanto, in merito alla decorrenza del termine per proporre appello nel caso in cui l’ordinanza ex art. 702 c.p.c. venga pronunciata in udienza o inserita nel verbale, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14478 del 6 giugno 2018, ha affermato che il gravame va proposto entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia in udienza in quanto la stessa equivale a “comunicazione in ossequio a quanto disposto dagli artt. 134 e 176 c.p.c.”.

Cassazione-civile-ordinanza-22241-2019

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