Invalida la costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione con l’assistenza di avvocati del c.d. libero foro.
Secondo il Giudice tale eccezione è rilevabile d’ufficio: a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 193/2016 convertito nella legge 225/2016 che hanno regolato la successione dell’Ente Pubblico Economico in Agenzia delle Entrate Riscossione quale soggetto che, in sostituzione delle soppresse società del gruppo Equitalia, svolge l’attività di riscossione, ed in particolare dell’art. 1, comma 8, la costituzione in giudizio del predetto Ente è disciplinata nei seguenti termini: “«L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Rilevato che, secondo quanto evidenziato dalla S.C. in recenti pronunce (da ultimo Cass. 1992/2019, ex multis ordinanze nn. 15003, 15869, 28741, 33639/2018, n. 1992/2019, nonché la sentenza n. 28684/2018), in base alla richiamata disposizione normativa, la costituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il patrocinio legale diverso dall’Avvocatura dello Stato non è più consentito sulla base del rilascio di una semplice procura alle liti, ma impone il rispetto di determinate condizioni, con onere, nell’ipotesi di costituzione con avvocato del libero foro, dell’indicazione ed allegazione delle fonti del potere di rappresentanza ed assistenza tecnica, a partire dall’indicazione dell’atto organizzativo contenente l’esplicitazione dei criteri legittimanti il ricorso all’assistenza legale dell’avvocato del libero foro.
«L’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore “ope legis” di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933».
La pronuncia (Cass. n. 28741/2018), unitamente alla successiva Cass. n. 1992/2019, che la ripercorre pedissequamente, evidenzia che il nuovo assetto normativo non è indifferente alla scelta tra i due corni del dilemma, sottolineando che il rapporto tra difesa pubblica e difesa del libero foro si pone, rispettivamente, in termini di regola-eccezione.
Tale assunto si fonda essenzialmente su tre argomenti:
1) l’affidamento dell’incarico difensivo ad avvocati del libero foro non è discrezionale, ma soggetto ad una serie di condizioni riconducibili, da un lato, ai criteri di selezione di cui al codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), e dall’altro “agli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati” ai sensi dello stesso art. 1, comma 5, del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016;
2) il Regolamento di amministrazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione deliberato il 26.3.2018 ed approvato dal MEF il 19.5.2018, nel disciplinare (art. 4) l’aspetto del controllo e patrocinio legale, richiama la sottoposizione dell’ente stesso al controllo della Corte dei conti e, dopo aver ribadito che esso si avvale, di norma, del patrocinio pubblica, stabilisce che l’ente stesso possa continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro, ma solo in via residuale e nei casi in cui l’Avvocatura dello Stato non ne assuma il patrocinio, secondo le modalità operative concordate con apposita convenzione;
3) infine, il raccordo tra l’art. 1, comma 8, cit. e l’art. 43 del r.d. n. 1611/1933 non può che leggersi alla luce di quanto su detta ultima norma osservato – in diversa fattispecie, di più ampia portata – da Cass., Sez. Un., n. 24876/2017, secondo cui, ai sensi dell’art. 43 cit., la facoltà di derogare in casi speciali al “patrocinio autorizzato” spettante per legge, in via organica ed esclusiva, all’Avvocatura dello Stato, ha carattere eccezionale ed è subordinata, a pena di nullità del mandato difensivo, all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per il controllo di legittimità.