Opponibilità del contratto di cessione del credito: pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 603/72.
La società ZZZ si è opposta all’esecuzione intrapresa da ADER, in quanto poteva vantare una documentazione di cessione del credito in suo favore avente data certa rispetto alla notifica del pignoramento promosso.
L’ADER si è opposta, richiamando la normativa “speciale” di riferimento,
L’art. 63 DPR 602/1973 così recita: “L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno”.
L’Agenzia si è difesa dichiarando di aver pignorato i denari della società XXX, consistenti in crediti nei confronti della YYY srl. Pertanto, siamo in presenza della presunzione di appartenenza del bene alla società debitrice XXX, tant’è che la stessa presunzione di appartenenza non è vinta dal fatto che la società opponete abbia allegato alla propria opposizione un contratto di cessione del credito in proprio favore avanti data “certa” anteriore al pignoramento, in quanto lo stesso è stato stipulato in epoca successiva all’anno di riferimento dell’entrate iscritta a ruolo (tutte le somme iscritte a ruolo vanno dal 2014 al 2017). In sostanza, sebbene la società opponente abbia effettivamente allegato in questa sede atto di cessione del credito da parte della debitrice, tale circostanza non permette di ritenere i beni pignorati effettivamente ceduti, dunque non più nella disponibilità del debitore. E ciò per due ragioni: 1) Il predetto contratto di cessione, che si vuole opporre al pignoramento dell’Agente della Riscossione, come anche affermato da controparte, è stato redatto nel 2017, ma come detto, risulta essere inopponibile alla procedura esattoriale, in quanto gli anni di riferimento dei tributi iscritti a ruolo sono antecedenti al 2017 (anni 2014-2017).
Ancora: 2) Il contratto di cessione del credito non appartiene agli atti che per loro natura intrinseca possono essere opposti alla procedura esattoriale, infatti l’art. 63 DPR 602/1973 indica, quali atti tipici opponibili, solo l’atto pubblico, la scrittura privata autenticata o la sentenza passata in giudicato. In poche parole, l’atto con cui si cerca di vincere la presunzione di appartenenza è da una parte privo di data certa anteriore all’anno dell’entrata iscritta a ruolo, e dell’altra non è atto idoneo a vincere la predetta presunzione.
Infine, appare utile sottolineare che l’art. 58 DPR 602/1973, necessariamente da coordinare con l’art. 63 citato, dispone che: “Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata; c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)”.
Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate se il bene viene trovato nell’azienda del debitore o in latro luogo di sua appartenenza, i soggetti che eventualmente possano rivendicare la proprietà del bene pignorato, lo devono fare solo attraverso esibizione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata aventi data certa anteriore alle tre ipotesi indicate.
Secondo il Giudice risulta improprio il richiamo da parte dell’Agenzia delle Entrate all’art. 63 d.p.r. 603/72, il quale disciplina l’esecuzione mobiliare, laddove nel caso di specie risulta attivata nelle forme speciali di cui all’art. 72 bis d.p.r. 603/72, procedura esecutiva presso terzi.
Si applicano le normali regole dell’esecuzione presso terzi pur promossa in conformità delle disposizioni di cui al D.P.R. predetto, le ordinarie regole tra cui quella dettata dall’art. 2914 , n. 2 c.c. in merito all’opponibilità al creditore pignorante della cessione del credito.
Secondo l’A.G., quindi, nei limiti del sindacato sommario esercitabile nella presente sede, la cessione del credito avente data certa anteriore pare, sulla scorta della documentazione prodotta da parte opponente, essere stata accettata dal debitore ceduto in data anteriore al pignoramento.
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Per tale motivo ha sospeso l’esecuzione.