Rottamazione Ter nel Decreto Fiscale
Ancora è tutto in fieri, ma brevemente esporrò l’ambito di applicazione, i termini per presentare la domanda, adempimenti, meccanismo automatico per chi aveva aderito alla rottamazione bis ed è in regole con i pagamenti: tutte le regole sulla rottamazione ter in Gazzetta Ufficiale.
La rottamazione ter riguarda debiti fiscali, contributivi e multe stradali, i debiti devono essere stati affidati all’agente della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, si paga per intero la tassa originariamente dovuta (o la multa nel caso di violazioni al codice della strada), senza ulteriori sanzioni e interessi. E’ possibile pagare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure dilazionare in dieci rate di pari importo, per cinque anni, con scadenza scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
Pace fiscale
Sono le regole fondamentali della rottamazione ter contenuta nel decreto fiscale, dl 119/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre e in vigore dal giorno successivo, 24 ottobre.
Ora inizia l’iter di conversione in legge, che va completato entro il 22 dicembre.
La rottamazione ter, lo ricordo, è solo una delle diverse modalità di pace fiscale, o condono, contenute nel decreto che prevede anche la dichiarazione integrativa con sconto sui debiti fiscali, lo stralcio delle cartelle fino a mille euro affidate all’agente della riscossione entro la fine del 2010, la definizione agevolata sull’IVA fino alla fine del 2018, altre tipologie di definizione agevolata per contestazioni e procedimenti in corso.
Vediamo con precisione come si configura in particolare la rottamazione ter, contenuta nell’articolo 3 del decreto.
Rottamazione Ter
La domanda per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali deve essere presentata entro il 30 aprile 2019. Gli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, devono pubblicare sul proprio sito internet moduli e istruzioni per la presentazione delle domande entro il 16 novembre (20 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta). In sede di presentazione della domanda, il debitore:
sceglie se pagare in unica soluzione oppure a rate;
indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto di rottamazione e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi: a questo punto, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, il giudice sospende il procedimento. Attenzione: l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
La domanda di rottamazione produce la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, lo stop a procedure esecutive o blocchi amministrativi, la sospensione dei termini di pagamento di eventuali rateazioni in corso. In quest’ultimo caso, la sospensione è valida fino alla scadenza della prima o unica rata, e prosegue solo se il debitore procede effettivamente con i versamenti dovuti in base al piano di rottamazione ter. Per quanto riguarda fermi amministrativi e ipoteche, non possono esserne iscritti di nuovi, mentre proseguono quelli già iscritti alla data di presentazione. Le eventuali procedure esecutive già avviate, invece, non possono essere proseguite, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
L’agente della riscossione risponde alla domanda di rottamazione entro il 30 giugno 2019, comunicando l’ammontare complessivo del dovuto, l’importo delle rate e le relative scadenze. Come detto, si pagano interamente la somma originariamente dovuta, senza sanzioni, interessi, di mora, per quanto riguarda i debiti fiscali, senza sanzioni e ulteriori somme aggiuntive per quanto riguarda i contributi dovuti agli enti previdenziali pubblici, e senza interessi in relazione alle violazioni al codice della strada.
I pagamenti possono essere effettuati mediante domiciliazione sul conto corrente, utilizzando bollettini precompilati inviati dall’agente della riscossione, direttamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La rottamazione ter decade automaticamente se non viene pagata una rata, o se il versamento viene effettuato in ritardo. Le regole sono le stesse già previste per le precedenti rottamazioni: in sintesi, riprendono tutti i termini di riscossione, prescrizione e via dicendo, e le somme eventualmente già versate vengono considerati a titolo di acconto su quanto dovuto.
Possono aderire alla rottamazione ter anche coloro che avevano presentato domanda per le definizioni agevolate degli anni scorsi, e non hanno terminato i pagamenti. C’è un meccanismo automatico per coloro che avevano già aderito alla rottamazione bis, e sono in regole con le rate di luglio, settembre e ottobre (da pagare entro il termine differito del 7 dicembre). Le restanti somme vengono automaticamente dilazionate in dieci rate, e l’agente della riscossione invia la relativa comunicazione entro il 30 giugno. Questi contribuenti non devono fare niente, il meccanismo come detto è automatico. Resta la possibilità di saldare il tutto con un’unica rata entro il 31 luglio 2019.
Pace fiscale anche su bollo e multe.
La pace fiscale su bollo auto e multe stradali prevede due diverse possibilità: la prima consiste nella cancellazione totale del debito ma soltanto in caso di cartella notificata da Equitalia tra il 2000 e il 2010 e di importo non superiore a 1.000 euro.
La seconda è, per l’appunto, la nuova rottamazione ter che anche per bollo e multe non pagate consentirà di versare l’importo dovuto con una rateizzazione lunga, dalla durata di 5 anni, e senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Per chi si chiede come funziona la nuova rottamazione delle cartelle è bene sottolineare come le regole siano simili alle due precedenti edizioni della definizione agevolata, alla quale erano già ammesse anche la tassa automobilistica e le contravvenzioni per violazione del codice della strada. Tuttavia il vantaggio della rottamazione ter è quello di poter pagare in più rate e con interessi ridotti sulla rateizzazione.
Per aderire alla pace fiscale 2019 bisognerà fare domanda e ad oggi la scadenza prevista è quella del 30 aprile prossimo. Tuttavia proprio in merito alla rottamazione ter delle cartelle si attendono ulteriori novità in sede di conversione del DL n. 119/2018.
I contribuenti ai quali è stata notificata una cartella dall’ex Equitalia potranno aderire alla rottamazione ter presentando domanda entro il 30 aprile 2019.
Il decreto sulla pace fiscale (articoli da 1 a 9 del DL n. 119/2018) non esclude dalla nuova rottamazione ter le cartelle relative a bollo auto, superbollo e multe stradali e per questo anche questi debiti sono ammessi alla sanatoria.
La pace fiscale 2019 sul bollo auto, per le cartelle affidate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017 e di importo superiore a 1.000 euro stabilisce che con grazie alla nuova rottamazione sarà possibile mettersi in regola pagando il proprio debito senza sanzioni e interessi.
Per le multe relative a violazioni del codice della strada, invece, ad essere cancellati saranno soltanto gli interessi.
Con la rottamazione al contribuente verrà richiesto il pagamento integrale del debito, corrispondente nel caso specifico alla somma del bollo auto non pagato o ad una contravvenzione del codice della strada.
Il “condono” riguarderà in questo caso sono gli importi di interessi e sanzioni maturati negli anni.
Chi farà domanda di rottamazione delle cartelle relative al bollo auto non pagato tra il 2000 e il 2017 dovrà pagare la quota capitale della cartella senza corrispondere sanzioni e interessi. Per le multe, invece, lo sconto della rottamazione ter prevede la cancellazione soltanto degli interessi.
Tra le novità previste dalla pace fiscale rispetto alle precedenti rottamazioni vi è il periodo di rateizzazione: chi farà domanda di rottamazione ter potrà pagare il debito al netto di sanzioni e interessi fino ad un massimo di 10 rate, spalmate in cinque anni.
Le scadenze delle rate saranno quindi due all’anno, il 31 luglio e il 30 novembre, a partire dal 2019 e fino al 2023.
Inoltre, per chi farà domanda di rottamazione ter e sceglierà di pagare a rate è prevista la riduzione degli interessi. Sulla rateizzazione non si applica l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi dovuti sono calcolati al tasso dello 0,3% annuo.
La rottamazione ter per il bollo auto è una delle novità della pace fiscale, che si lega allo stralcio stralcio totale delle cartelle fino a 1.000 euro. Il condono è tuttavia circoscritto ad uno specifico periodo temporale, compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
Soltanto in questo caso il condono del bollo auto, così come di imposte e tasse locali (IMU, TASI e TARI per fare alcuni esempi) sarà totale e il debito sarà cancellato d’ufficio al 31 dicembre 2018.
Tuttavia potrebbero arrivare ulteriori novità in sede di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019: il Governo ha annunciato di voler inserire misure per agevolare i contribuenti in difficoltà economica.
Cosa cambierà? L’ipotesi è che venga ripescato il progetto iniziale della pace fiscale, che prevede il saldo e stralcio della cartella con tre diverse aliquote, pari al 6%, al 10% e al 25%, in base alla situazione economica del contribuente valutata sulla base del valore ISEE.
Sul punto tuttavia se ne saprà di più soltanto quando sarà avviato l’iter di conversione in legge del DL n. 119/2018. Per il momento per bollo, superbollo e multe resta la nuova rottamazione ter delle cartelle.