Opposizione alla cartella esattoriale.
Importante pronuncia in materia di opposizione alle cartelle esattoriali ed alle intimazioni di pagamento.
A seguito di un’opposizione ex art. 615 , comma 1 c.p.c. promossa da un contribuente, il Giudice di Pace di Livorno, ha accolto l’opposizione.
L’opposizione è stata considerata ammissibile in quanto l’attore ha proposto l’opposizione nei 30 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento, avendo sostenuto di non aver mai ricevuto le cartelle e pertanto è stato rimesso nei termini per opporre le cartelle
La convenuta non ha dato la prova dell’avvenuta e corretta notifica delle cartelle.
Per giurisprudenza consolidata (Cass. civile SS. UU., sent. n. 23397 del 17.11.16) la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartelle di pagamento di cui al D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabile del credito contributo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 335/1995, art. 3 commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale) ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato….
Pertanto, poiché nel caso di specie non vi è una sentenza/provvedimento giurisdizionale che accerta il credito del Comune, ma solo una cartella, ossia un atto amministrativo che per sua natura non ha efficacia di giudicato, la prescrizione è quella originaria del credito vantato, ossia nel caso di specie, trattandosi si sanzioni amministrative, quinquennale ex art. 28 L. 689/81.
Quindi,m essendoci stati atti interruttivi dopo il 2004 e fino al 2017, la prescrizione è già maturata per tutte le cartelle opposte.