Nuova famiglia di fatto: occorre che il soggetto richiedente la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento alla ex moglie, fornisca la rigorosa prova della stabile duratura convivenza more uxorio fra i due soggetti.
La relazione di un’agenzia investigativa privata che contenga al suo interno delle fotografie attestanti una vettura che staziona ogni tanto sotto l’abitazione della ex moglie, da sola non è sufficiente a provare uno stabile legame, tale da eliminare l’assegno mensile divorzile.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Pisa.
“Il rapporto investigativo prodotto, dal quale dovrebbe inferirsi la frequenza con la quale una vettura – da riferirsi alla persona legata alla resistente – staziona sotto l’abitazione di quest’ultima, non fornisce rilevazioni che possano confermare più di quanto è stato ammesso dalla stessa resistente, ovverosia che esiste una relazione, risalente nel tempo, tra le due persone, che si vedono e passano parte del tempo libero insieme, anche a casa della resistente. Non è invece stato provato che tale frequentazione, per i suoi caratteri di frequenza e durata, possa assurgere alla quantificazione di vera e propria convivenza. Né le bollette relative ai consumi della abitazione del preteso convivente sono talmente basse (in particolare quella del riscaldamento) da fare pensare che si tratti di una casa sostanzialmente inabitata”.
Nel caso di specie non si trattava di una stabile convivenza more uxorio, in quanto dei requisiti della stabilità, della continuità e della regolarità.
Solo in tale caso, detto rapporti può condurre, a chiedere la ridurre o l’esclusione del diritto all’assegno all’assegno divozile.
In caso contrario, una convivenza priva del requisito della stabilità non potrà avere effetto alcuno sull’esclusione e/o sulla riduzione del contributo al mantenimento (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18/11/2013 n° 25845).
E’ assolutamente normale, che naufragato il matrimonio, la ex moglie possa “accompagnarsi” con un nuovo soggetto e che magari, qualche volta, uscito dal lavoro, quest’ultimo possa andare a trovare la compagna, magari fermandosi a mangiare da lei, e perché no, magari possa rimanere qualche volta anche a dormire da lei, non configurandosi questo contengo come una stabile convivenza.
In astratto, il coniuge può conservare il diritto all’assegno di divorzio anche se convivente con il nuovo partner qualora la convivenza non sia stabile e continuativa e non vi sia condivisione di spese.
È quanto affermato da una recente ordinanza della Cassazione (Cass. ord. 4175 del 2.3.16) in linea con l’orientamento interpretativo in materia.
Affinché cessi l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile da parte dell’ex non basta il semplice rapporto di convivenza del coniuge beneficiario con un nuovo partner.
Occorre che la convivenza sia stabile e continuativa, che i soggetti abbiano un progetto di vita comune e costruiscano dunque una famiglia di fatto in cui vi è condivisione di spese e risorse. Difatti è naturale che chi si rifà una famiglia deve rinunciare al sostentamento da parte dell’ex coniuge, perché può ormai fare affidamento sulle risorse derivanti dalla nuova famiglia di fatto.
Ciò si spiega con la funzione assistenzialistica dell’assegno divorzile, volto ad evitare che, a causa del divorzio, si deteriorino le condizioni patrimoniali e vitali del coniuge economicamente più debole, almeno fino a quando egli non contragga un nuovo matrimonio o l’obbligato muoia o fallisca.
La nuova convivenza che abbia i requisiti della famiglia di fatto ha lo stesso valore di un nuovo matrimonio e pertanto scinde completamente ogni nesso assistenzialistico con il precedente rapporto coniugale. Ne deriva la necessità di escludere l’assegno divorzile.
Ricade però sul soggetto obbligato la dimostrazione del venir meno delle ragioni dell’assegno divorzile e quindi la prova della nuova convivenza stabile e continuativa dalla quale l’ex può trarre il proprio sostentamento economico.
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