L’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. stabilisce la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”, cristallizzando così nel minimo il limite edittale da applicare nelle fattispecie di riferimento.
A seguito di un provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale il quale aveva inflitto ad un calciatore la squalifica per tre gare per “comportamento violento tenuto dal giocatore nei confronti di un avversario, durante l’incontro casalingo, disputato contro l’Associazione Sportiva Dilettantistica XXX, in data YYY. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la sanzione applicata: “Per condotta violenta nei confronti di un avversario”.
Il gruppo sportivo di appartenenza del calciatore presentava reclamo avverso la decisione del G.S.T.
Nel reclamo si afferma che il contatto non sarebbe avvenuto a gioco fermo ma sarebbe stato originato da una reazione ad una spinta che lo stesso calciatore squalificato avrebbe subito da parte di un altro avversario; l’atleta, oggetto dell’intervento del calciatore squalificato, avrebbe ripreso immediatamente il gioco senza l’intervento di nessuno. Lamenta inoltre una disparità di trattamento poiché, nella stessa partita, un altro giocatore della stessa squadra avrebbe strattonato e alzato le mani nei confronti di un avversario (senza che questo si facesse male) venendo sanzionato con la sola squalifica di una giornata e pertanto chiede una riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo non può trovare accoglimento. Nel supplemento il D.G. smentisce le difese ipotizzate precisando che al momento dell’intervento del calciatore i il gioco era già stato arrestato per un fallo subito da un compagno (e non dal calciatore); dopo il fischio il pallone giungeva ad un giocatore della squadra avversaria che, a sua volta ed a gioco fermo, subiva l’intervento falloso oggetto del presente ricorso. Il massaggiatore del squadra avversaria, su autorizzazione dell’arbitro, entrava in campo soccorrendo il giocatore infortunato che, successivamente, riprendeva regolarmente il gioco. Determinato così il fatto occorre rilevare l’eventuale congruità della sanzione irrogata; l’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. stabilisce la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” cristallizzando così nel minimo il limite edittale da applicare nelle fattispecie di riferimento. Nessun pregio può essere fornito all’eventuale disparità di giudizio poiché la sanzione applicata di una giornata non è stata reclamata, né poteva esserlo ex art.45/3 del C.G.S., e pertanto alla medesima non può, nemmeno teoricamente, essere applicato l’istituto della reformatio in peius ex art. 36 co. 3 C.G.S.. L’episodio, in evidente contrasto con l’art. 19 comma 4 lett. B C.G.S., risulta pienamente ed indiscutibilmente confermato dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento e pertanto deve trovare applicazione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la sanzione minima di tre giornate. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l‟incameramento della relativa tassa.