Il Consiglio di Stato con sent.n. 306/2017 ha posto fine alla diatriba se fosse necessario o meno il permesso a costruire rilasciato dal Comune per poter coprire un gazebo o un pergolato, e se tale ipotesi ravvisi o meno un abuso edilizio.
Nella sentenza si legge che non c’è bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Comune per realizzare un copertura e/o chiusura di un pergolato purché venga effettuata con teli di plastica, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta.
La sentenza inoltre è estremamente importante perché finalmente stabilisce una volta per tutte le definizioni di veranda, gazebo, pergolato e pergotenda, da sempre frutto di dubbi ed equivoci interpretativi e specifica in quali casi sia necessaria l’autorizzazione del Comune.
Per quanto riguarda infine alcuni tipi di opere edilizie, purchè di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio, il Consiglio di Stato specifica come non sia sempre facile capire quando fare riferimento all’edilizia libera e quando invece all’edilizia non libera (per la quale viene sempre richiesta una comunicazione al Comune o un permesso di costruire).
In generale per il Consiglio di Stato, gli arredi esterni, purché di piccole dimensioni, come i gazebo, pergolati e le pergotende, facilmente rimovibili, non richiedono il permesso di costruire. È il caso di tutte quelle coperture, comuni nei nostri cortili e giardini, costituite in gran parte da teli e tendaggi anche se di plastica. Anche se detta struttura si regge, in parte, di componenti meno facilmente amovibili (è il caso delle colonne e delle travi, normalmente realizzate in legno o in metallo o alluminio) non c’è ugualmente bisogno dell’autorizzazione del Comune. Con la conseguenza che, in assenza di permesso a costruire, non si può parlare di abuso edilizio e non è giustificabile l’ordinanza di demolizione.