La Corte di Appello si è trovata a dover decidere preliminarmente sulla questione di incompetenza del Tribunale Federale territoriale sollevata dai reclamanti.
La questione deve essere risolta partendo dall’art. 32 ter comma 6 C.G.S, a mente del quale “è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”, mentre il successivo comma 7 afferma che “nel caso di più incolpati appartenenti a leghe diverse, si applica il disposto di cui all’art. 41. comma 1 e nel caso di incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa”. Inoltre l’art. 41 comma 1 C.G.S. statuisce che “se vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo dove è stato commesso l’illecito, ma la competenza del Tribunale Federale Nazionale prevale su quella dei Tribunali Federali Territoriali”. Il reclamante ha eccepito e documentato di essere sempre stato tesserato per società partecipanti a campionati nazionali ed in ogni caso, era per certo tesserato a società partecipanti a campionati nazionali nel momento dell’ipotizzata commissione dell’illecito (elemento indefettibile per la determinazione della competenza), nel momento della intervenuta dichiarazione di fallimento e da ultimo, anche nel momento della notifica dell’atto di deferimento. Per la dedotta circostanza, lo stesso avrebbe dovuto essere sottoposto al giudizio del Tribunale Federale Nazionale e di detta circostanza ne era ontologicamente consapevole anche la Procura Federale che, infatti, aveva deferito tutti gli incolpati innanzi al Tribunale Federale Nazionale (come si legge a pag. 27 dell’atto di deferimento) per cui, non si comprende neanche perché il procedimento sia stato poi radicato innanzi al Tribunale Federale Territoriale, che per certo era incompetente a decidere.
Per tale motivo la Corte di Appello ha accolto l’eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale Federale Territoriale, annullando la decisione di primo grado e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.