Per un errore del Gestore un’attività commerciale era rimasta senza telefono per 45 giorni: «Il gestore deve provare il credito e risarcire il danno».
Il titolare di un’attività commerciale nel 2014 aveva ricevuto una bolletta di 8.029 € riferita alla linea internet, che per l’utente, però, risultava già pagata su un’altra linea. Nonostante le richieste di chiarimento la Compagnia aveva sospeso la linea telefonica. Recentemente il Tribunale ha condannato il Gestore a risarcire l’utente.
Il titolare dell’attività aveva tentato di spiegare alla società telefonica che gli 8.029 € erano sempre stati pagati, ma su un altro numero di telefono e che, invece, la fattura in questione si riferiva a una linea sulla quale era attivo soltanto il servizio voce, anche questa sempre saldata.
L’utente aveva attivato anche la conciliazione paritetica, ma nel frattempo – nonostante i reclami – la società aveva sospeso la linea telefonica all’impresa per ben 45 giorni, violando anche il protocollo di conciliazione. Così la paritetica era fallita.
L’utente ha agito quindi in giudizio e recentemente, con la sentenza numero 755/2016 del giudice del Tribunale gli ha dato ragione. «Nella sentenza vengono ricordati alla società alcuni importanti principi: il gestore non ha fornito la prova dell’esistenza di un contratto scritto per il numero di telefono contestato. Le fatture emesse dall’impresa telefonica, inoltre, e le schermate dei computer della stessa società non costituiscono prova del credito e delle connessioni internet lamentate». In questo caso, poi «L’utente ha sempre pagato, sino al febbraio 2014, tutte le fatture delle due linee, in una delle quali era conteggiato anche il servizio Internet-Adsl».
«È il creditore, e nel caso il fornitore di servizi telefonici, a dover dare la prova del credito, non limitandosi alla produzione in giudizio di fatture generiche, dalle quali non si evince neanche il periodo delle connessioni internet. Sempre che il credito non sia soggetto a prescrizione negli anni passati».
Il giudice, dunque, ha dichiarato che l’utente non dovrà pagare gli 8.029 €, mentre il Gestore è stato condannato al risarcimento di 1.500 € per aver privato il cliente del servizio telefonico per un mese e mezzo, oltre ai 3.000 € per le spese processuali.