Buco di residenza, come rimuoverlo per ottenere la cittadinanza.

Buco di residenza, come rimuoverlo per ottenere la cittadinanza.

Per acquisire la cittadinanza italiana, è richiesto il soddisfacimento di specifici criteri legali e il completamento di un processo burocratico complesso. Uno dei metodi per ottenere la cittadinanza è attraverso la “naturalizzazione“, che implica una residenza regolare sul territorio italiano per un periodo minimo di dieci anni.

Per essere idoneo, il soggiornante deve avere una residenza continua in Italia, il che implica l’assenza di interruzioni nella residenza, ovvero periodi in cui il richiedente non è registrato come residente in alcun comune italiano.

Nel caso si verifichi un cambio di residenza, anche solo una volta, nel corso dei dieci anni, è fondamentale specificare dettagliatamente in un modulo dedicato per la richiesta della cittadinanza italiana tutti i comuni in cui si è risieduto, nonché le date precise di ogni trasferimento da un luogo all’altro.

Il termine “buco di residenza” si riferisce a quel periodo in cui l’individuo che richiede la cittadinanza non ha mantenuto una residenza ufficiale in un comune italiano.

Se la dichiarazione richiesta non viene presentata, dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, l’ufficio anagrafe comunale procederà alla cancellazione dell’individuo, generando così il cosiddetto buco di residenza.

È importante notare che, prima di procedere con la cancellazione di uno straniero dal registro della popolazione, l’ufficio anagrafico è obbligato a inviare all’indirizzo fornito dall’interessato una notifica ufficiale, invitandolo a regolarizzare la propria situazione entro massimo un mese. In caso di mancata risposta all’invito, il comune andrà avanti con la cancellazione dell’individuo dal registro anagrafico.

In caso di interruzione della residenza (cd. “buco di residenza”), è cruciale intervenire sul processo amministrativo che ha condotto al rifiuto della cittadinanza, che potrebbe essere stato determinato da vari errori, incluso quelli del Comune.

Ciò che è successo al malcapitato straniero.

Per puro caso si è recatosi al Comune dove ha appreso di essere stato, dapprima dichiarato “irreperibile” e successivamente cancellato dalla popolazione residente nel ridetto Comune.

In particolare risulta agli atti del Comune che dal ___ al __ il cittadino sia stato dichiarato “irreperibile” e successivamente dal __ al __ fosse stato cancellato dalla popolazione residente.

A sostegno di quanto dedotto dal Comune, la presenza di qualche incompleta relata di qualche raccomandate.

Allarmato dell’accaduto, il cittadino ha tentato allora in più occasioni di chiedere spiegazioni, rappresentando di non essersi MAI allontanato dalla propria residenza e dal Comune, allegando la documentazione attestante la propria continua ed ininterrotta permanenza presso il ridetto Comune alla via nota alla P.A., ricevendo però sempre risposte vaghe ed elusive.

Lo straniero è arrivato in Italia sin dal __ ed ha risieduto stabilmente presso l’abitazione sita in via _____ dal _ al __.

L’abitazione di via ____ era munita di citofono e della cassetta della posta col nominativo del cittadino, e la riprova sta nel fatto che in quel periodo ha sempre ricevuto la corrispondenza, le visite medico/fiscali, del medico curante, ecc.

Dal ___ a tutt’oggi il ricorrente ha sempre avuto un lavoro stabile ed a tempo indeterminato presso _____, come da buste paga allegate.

Ha sempre avuto un medico curante e si è recato diverse volte presso l’Ospedale, ed in tutti i referti e prescrizioni mediche è stato sempre riportata la residenza del ricorrente quale via ______.

Anche l’Inps conosce il cittadino come avente avuto in quel periodo la residenza sempre alla via ____, tanto da aver effettuato in diverse occasioni delle visite mediche domiciliari in via _____avendo sempre trovato il ricorrente nell’abitazione.

Tutti indici indiziari, ma gravi precisi e concordanti che testimoniano che il ricorrente ha sempre risieduto negli anni in via ____.

Per puro caso il ricorrente ha appreso invece che il Comune lo aveva cancellato dall’anagrafe in quanto risultante “irreperibile” a tale indirizzo.

Ciò non corrisponde assolutamente al vero.

Per il tramite del sottoscritto procuratore il ricorrente ha allora formalmente contestato l’errore commesso dal Comune, chiedendo un incontro chiarificatore; nell’occasione è emerso che il Comune lo aveva cancellato non per irreperibilità, ma per mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Questo significa che se il ricorrente dimostrasse di aver rinnovato il permesso di soggiorno, il Comune provvederebbe allora a rettificare l’errore.

Ebbene, il ricorrente ha dimostra di aver rinnovato SEMPRE correttamente e nei termini il permesso di soggiorno.

A questo punto il Comune, effettuata una verifica della documentazione, ha riscontrato la presenza di tutti i permessi di soggiorno regolari, e per tale motivo ha provveduto in via di auto-tutela alla cancellazione del “buco di residenza”.

 

Disponendo di “annullare ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 la cancellazione anagrafica per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, di stabilire che, in conseguenza dell’annullamento del suddetto provvedimento, siano rimossi eventuali effetti prodotti illegittimamente a seguito della cancellazione”.

 

Se si identificano anomalie, sia di natura procedurale che sostanziale, è possibile intraprendere un’azione legale per impugnare la cancellazione anagrafica davanti al Giudice ordinario o attraverso procedure di autotutela.

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