Carburante contaminato da acqua o sostanze appiccicose: risarcimento
La Cassazione interviene su un tema spinoso: se l’acqua nel diesel ha rovinato il motore, per il risarcimento occorre dimostrare che la causa del guaio sia quella.
Con sentenza 5029/2022, la Cassazione fa chiarezza in materia di risarcimento danni. Il caso è semplice: un automobilista che fa il pieno di gasolio e accusa il benzinaio: motore rovinato dalla presenza di acqua nel diesel. Come ottenere il risarcimento dal gestore della pompa? Occorrono le prove. Durante la battaglia legale, il proprietario della vettura non riesce a dimostrare il nesso di causalità fra “pieno annacquato” e guaio al propulsore: quindi, niente rimborso.
Nel caso di specie un consumatore si è rivolto all’avv. Giovanni Longo lamentando la rottura degli iniettori a seguito di un rifornimento del diesel.
La causa è stata istruita con l’escussione di testimoni e una consulenza tecnica di ufficio.
Il CTU ha valutato le “sostanze appiccicose” presenti, stabilendo che: “risultano compatibili con la presenza di mucillagine, dovuta alla proliferazione di contaminazioni batteriche presenti all’interno del carburante normalmente legate alla presenza di una certa percentuale di biodisel (cioè combustibile di origine vegetale) all’interno del gasolio vero e proprio, cioè derivato dal petrolio”.
Il C.T.U. ha poi specificato che “non è ragionevolmente possibile considerare che le impurità rilevate all’interno del serbatoio del veicolo fossero già presenti all’interno dello stesso serbatoio prima del rifornimento, e siano state riportate in sospensione dal lavaggio del fondo e delle pareti dovuto al nuovo carburante immesso”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. XX ha convenuto in giudizio la YYY titolare del distributore di benzina sito presso ZZZZ, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito dalla propria autovettura a causa di un rifornimento, effettuato presso la suddetta stazione di servizio, di carburante risultato difettoso.
Deduceva parte attrice che in data __, di ritorno da una vacanza, l’attore aveva effettuato un rifornimento di gasolio presso il distributore della società convenuta. Proseguito il viaggio e giunto in prossimità della propria abitazione l’auto aveva iniziato a perdere velocità, e successivamente si era bloccata, rendendo necessario il trasporto dell’auto con il carro attrezzi ed il ricovero della stessa presso l’Autofficina, che, verificato un errore nella pressione del gasolio, pulito il serbatoio e sostituito il filtro del carburante, aveva riscontrato delle sostante appiccicose arrivate all’interno della pompa di alta pressione dell’auto che si era danneggiata, rendendosi necessarie la revisione della pompa di alta pressione, la pulizia del rail, la revisione degli iniettori e la sostituzione delle due pompe di bassa e media pressione. Data notizia del fatto al distributore, ed in assenza di riscontro, l’odierno attore aveva provveduto a far riparare l’auto presso un centro autorizzato sostenendo una spesa di €, restano privo dell’auto per oltre un mese. Avendo conservato un campione del carburante prelevato dal serbatoio della vettura, l’attore aveva fatto analizzare il gasolio erogatodalla convenuta, che era risultato non conforme alla normativa presentando una elevata contaminazione (655 mg/Kg rispetto al massimo previsto dalla normativa di 24 mg/Kg). Per tali analisi l’attore aveva sostenuto una spesa di €. Vane erano state le richieste di risarcimento avanzate in via stragiudiziale. Parte attrice concludeva chiedendo l’integrale risarcimento del danno lamentato.
Si è costituita in giudizio la società YYY contestando la domanda di parte attrice in quanto totalmente sfornita di prova in particolare sotto il profilo del nesso eziologico tra il rifornimento effettuato presso il distributore dalla società convenuta ed il danno lamentato, che contestava anche nel quantum, concludendo per il rigetto integrale della domanda di parte attrice.
La causa, istruita con produzioni documentali, prove per testimoni, e CTU è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in atti.
La domanda di parte attrice deve essere accolta.
Premesso che per quanto concerne l’avvenuto rifornimento di carburante presso il distributore della società convenuta la circostanza risulta sufficientemente provata
dalle dichiarazioni del teste, e che l’analisi effettuata sul carburante ha evidenziato una contaminazione dello stesso, il CTU ha dato atto che l’origine delle “sostanze appiccicose” invenute all’interno del filtro del carburante sono da considerare con ragionevole certezza (elemento rilevante sul piano eziologico alla luce del principio giurisprudenziale del “più probabile che no”) dovute all’ultimo rifornimento effettuato, in considerazione della quantità di carburante immessa, pari al 78% del volume del serbatorio, e alla inverosimile possibilità che il motore potesse funzionare con presente di tali sostanze all’interno del contenuto presente prima del rifornimento.
Alla luce di tali elementi risulta sufficientemente provato che il danno al veicolo sia stato provocato dal carburante contaminato fornito dal distributore della società convenuta.
Ciò posto, deve essere rilevato che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto
estintivo dell’altrui pretesa, costituito dell’avvenuto adempimento, e anche nel caso in cui sia dedotto (come nel caso di specie) l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, per violazione dell’obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.
Riportando tale principio al caso di specie, parte attrice ha sufficientemente dimostrato i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, dando prova del nesso causale tra il guasto all’auto e la fornitura di carburante contaminato da parte della società convenuta.
Ricadeva sulla società convenuta l’onere della dimostrazione del proprio corretto adempimento, con l’allegazione di ogni circostanza, nonché dell’esistenza di fatti
impeditivi o/o estintivi (quale ad es. l’avvenuto ulteriore e successivo rifornimento di
carburante), prova che è totalmente mancata.