Parcheggio ed obbligo di custodia
Cass. civ., 27 giugno 2023 n. 18277
Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento, in quanto contratto tipico dal punto di vista sociale pur non
essendolo da quello formale, si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della prestazione di
parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l’immissione del
veicolo nell’area di parcheggio. Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e
conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società di
parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il
riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell’automobilista. L’offerta contrattuale formulata attraverso la
predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta
predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo. Un’eventuale
predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere
indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora
la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il
carattere vessatorio.