Art. 180, comma 8 C.d.S, sanzione annullata se veicolo è preso a noleggio.
Il ricorrente si è recato presso l’auto-noleggio per prendere a nolo una vettura.
Il ricorrente è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri, i quali gli hanno contestato che la vettura avesse i vetri oscurati e che mancava il libretto di circolazione.
L’istante ha immediatamente rappresentato che trattavasi di una vettura presa a noleggio e che per tale motivo non era certo stato lui l’artefice dell’oscuramento dei vetri, men che mani della mancanza della carta di circolazione.
Le sanzioni impugnate sono state elevate SENZA MOTIVAZIONE E LOGICITA’, sull’erroneo, immotivato ed illogico presupposto e convincimento che il ricorrente fosse alla guida di un mezzo di sua proprietà, “anomalo” ed “illegale”e, a dire degli Agenti, sarebbe spettato all’incolpevole conducente di un veicolo preso a noleggio – anziché al legittimo proprietario, esibire e giustificare la mancata carta di circolazione nella vettura.
L’art. 180 recita testualmente: “8- Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione….L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale”.
La polizia ben avrebbe potuto consultare le “banche dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale”.
Con la sentenza n. 2768 depositata in data 24.7.2018 del Giudice di Pace di Palermo, Dott. A. Galatolo è stato statuito che la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del Codice della Strada, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno.
In altri termini, la norma che sanziona la mancata ottemperanza all’invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, va necessariamente coordinata con le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000 e, in particolare con l’art. 43 del medesimo decreto e con la circolare n. 300/Strad/1/0000014520.U/2021 del Min. dell’Interno – Dip. Pubbl. Sicurezza.
La ricerca d’ufficio rappresenta, quindi, un comportamento imposto alla P.A. (nella specie: alla Polizia Municipale) dal rispetto del principio del buon andamento dell’amministrazione, unitamente ai principi di efficienza e di celerità dell’azione amministrativa e, anzi, si pone quale concreta espressione del principio della leale collaborazione tra Stato e cittadino.
L’organizzazione dell’agire pubblico, infatti, fin dalla versione originaria della legge 241/90, è fondata sul principio della responsabilizzazione dei pubblici poteri e della trasparenza amministrativa.
In tal senso, peraltro, si è anche espresso l’IVASS che, con circolare n. 1 dell’1 giugno 2016 evidenzia come sia opportuno evitare “inutili contenziosi con gli automobilisti”, risultato perseguibile attraverso comportamento omogenei da parte delle autorità pubbliche.
Una volta appresa la reale proprietà del mezzo, logico corollario sarebbe dovuto essere quello di sanzionare NON il “mero” conducente per aver guidato una vettura con “i vetri oscurati” e senza libretto di circolazione, bensì il proprietario.
Il Giudice di Pace, preso atto delle eccezioni sollevate ha dichiarata fondata l’opposizione, in quanto “dalla documentazione prodotta dal ricorrente è emerso che l’autovettura era di proprietà di altro soggetto e pertanto il ricorrente non aveva la disponibilità della carta di circolazione con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato che deve essere annullato”.