Cessione in blocco dei crediti e legittimazione attiva della cessionaria.

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Cessione in blocco dei crediti e legittimazione attiva della cessionaria.

Il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell’atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo, anche con la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la funzione di rendere nota l’esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell’intervenuta novazione soggettiva dal alto attivo del rapporto obbligatorio.

Se dall’informativa sulla Gazzetta ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l’esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione, cioè l’oggetto del contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito.

L’art. 58 TUB prevede che l’oggetto del contratto di cessione di crediti possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem definendo il perimetro dei crediti ricompresi nell’atto traslativo, cioè facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche che i crediti devono possedere alla data della cessione. Ciò che rileva è soltanto che l’oggetto de contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (cfr. art. 1346 c.c.).

Italcapital inviava a XXX una raccomandata in data YYY con la quale comunicava di essere divenuta, in data ZZZ titolare del credito ammontante ad € __ alla data del WWW.

Dagli estratti della Gazzetta Ufficiale prodotti dalla conventa opposta risulta che il credito era stato ceduto in blocco da Agos a Rubidio con contratto del __ e tra i criteri di identificazione (GU parte II, n. __ del _) è specificato che “sia stata dichiarata da Agos la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine tra il __ e il __ ovvero purchè al __ risultassero almeno 120 giorni di ritardo nei pagamenti dovuti dal debitore ad Agos”; non risulta in atti che vi sia stata una comunicazione di Agos con la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, ma dall’elenco movimenti collegato al contrato di finanziamento prodotto dalla convenuta risulta che il debitore abbia pagato € __ ed € __ con bonifico bancario rispettivamente in data __ e in data __; parte attrice ha prodotto estratti conto dai quali risultano, per l’anno 2013, disposizioni a favore di Agos in data _; quindi è soddisfatto il criterio del ritardo nei pagamenti di 120 giorni alla data del __.

Con contratto del __ Ifis diveniva cessionaria dei crediti di Rubidio; i criteri di identificazione, alla data del __, individuavano i crediti di cui Rubidio si fosse resa titolare in virtù di contratto di cessione del __ stipulato con Agos e comunicato sulla G.U. n. _ del __, quindi il credito era passato nella titolarità di Ifis.

Ricapitolando, il credito era stato ceduto da Agos a Rubidio e da questa a Ifis.

Italcapital si era resa cessionaria con contratto del __ di crediti aventi cumulativamente le seguenti caratteristiche: crediti derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da Agos acquistati da Ifis con contratti di cesione del __ indicati nella lista depositata in data __ preso il notaio.

Quindi, non era divenuta cessionaria dei crediti acquistati da Ifis con contratto del __, ma dei crediti acquistati con un diverso e successivo contratto, indipendentemente che il credito risulti, o meno, nella lista depositata presso il notaio, dovendo la condizioni previste essere presenti cumulativamente.

Il fatto, preliminare e assorbente, consente di non esaminare i plurimi profili di legittimità presenti nel contratto sottoscritto tra Ducato e XXX e nello svolgimento del rapporto evidenziati nella perizia del ctu.

Conclusivamente, non essendo stato provato che Italcapital sia divenuta titolare del crediti per cui è causa, in accoglimento della domanda attrice, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Il C.T.U., ha evidenziato: “Parte attrice lamenta la mancata notifica della cessione del credito.

Nel fascicolo è presente una comunicazione di cessione del credito che Itacapital Srl ha trasmesso al sig. XX a mezzo raccomandata in data 16/03/2017. Detta comunicazione informa il debitore che Banca Ifis Spa ha ceduto il proprio credito vantato nei confronti di Parte Attrice a Parte Convenuta.

Ciò che tuttavia è possibile rilevare è l’assenza della comunicazione preliminare, quella cioè mediante la quale Bipitalia Ducato Spa avrebbe ceduto il proprio credito a Banca Ifis Spa.

Tale cessione non sembra trovarsi neanche negli altri atti richiamati nel Decreto Ingiuntivo”.

Giurisprudenza costante ritiene che la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all’avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).

La giurisprudenza ha dato continuità a questo orientamento, sostenendo che “tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780).

La questione attiene alla titolarità del rapporto giuridico controverso, sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. civ. SS.U. n. 2951/2016, Trib. Forlì sent. 923/2019, Trib. Ancona sent. 603/21).

Sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (Cass. civ. SS.UU. 16.2.2016 n. 2951) la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la sua carenza “può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal Giudice”, mentre cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa, la quale è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l’attore ha l’onere di allegare e di provare, in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con al negazione della titolarità.

Ne consegue che quanto eccepito da parte opponente in relazione all’asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla Italcapital attiene non già alla legittimazione processuale, bensì alla sua titolarità del rapporto giuridico controverso.

La Italcapital ha agito in questo giudizio assumendo di essere cessionaria del credito ex art. 58 TUB.

Nella specie, Italcapital per provare la titolarità del credito ceduto ha versato in atti il solo l’estratto della G.U.

In questa sede l’opponente ha contestato la titolarità del diritto rivendicato dall’opposta – che è attrice sostanziale – poiché non è stata depositata la copia del contratto di cessione.

Facendo applicazione dei principi sopra richiamati (Cass. SS.UU. n. 2951/2006), trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria, sarebbe spettato alla Italcapital provare compiutamente, ai sensi dell’art. 2697 c.c. la propria titolarità.

Italcapital ha fallito il proprio onere probatorio, posto che emerge dalla documentazione depositata in atti l’insufficienza probatoria dell’avvenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall’art. 58 TUB.

E’ stato ritenuto che in caso di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la G.U. in cui risulta pubblicato l’avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l’avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Trib. Ferrara 9.4.19) ciò, in quanto, una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. civ. n. 2780/2019). Quindi la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUF, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n. 24798 del 5.11.20).

sentenza trib. pisa

 

 

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