Donazione: l’amministratore di sostegno può ricevere per donazione dal beneficiato.

donazione amministratore di sostegno e beneficiario

donazione amministratore di sostegno e beneficiario

Donazione: l’amministratore di sostegno può ricevere per donazione dal beneficiato.

Il caso riguarda una madre sottoposta ad a.d.s. da parte del figlio.

La madre, ricevuta una importante somma di denaro, aveva deciso di donarne una parte ai suoi due figli, dei quali uno era anche suo a.d.s.

Per tale motivo il figlio ed a.d.s. ha depositato un ricorso chiedendo al Giudice Tutelare l’autorizzazione a poter far donare la madre una somma di denaro anche in suo favore.

Il Giudice ha rilevato come il decreto di nomina di ADS non prevedesse una esplicita limitazione della beneficiaria ad atti di donazione, oltre che, il provvedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona (Cass. n. 440 del 2005), a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato( di cui ex art. 774 c.c.).

Per tale motivo, il G.T. ha ritenuto che in tale contesto assume, dunque, importanza centrale l’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui «il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni» e , secondo un approdo che la stessa giurisprudenza di legittimità e costituzionale ha esplicitamente raggiunto, (cfr. Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460; Cass. n. 6079/2020; Corte Cost. n. 114/2019) il giudice tutelare potrebbe d’ufficio escludere la capacità di donare «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni o a pressioni e condizionamenti>>;

Rilevato che, pur presentando la beneficiaria una situazione di seria fragilità psico- fisica (risulta affetta da depressione con disturbo ossessivo compulsivo e decadimento cognitivo moderato; cfr. certificato medico aggiornato), in relazione allo specifico singolo atto di donazione, in oggetto, ha manifestato, in sede di audizione, la volontà chiara, determinata e consapevole di voler fare un regalo ai propri due figli donando in parti uguali ad entrambi anche la parte di ricavato della vendita di propria spettanza, ritenendo detta somma nelle sue possibilità economiche;

Rilevato che la donazione si rappresenta, pertanto, come conforme alla volontà non condizionata della beneficiaria, che è risultata in grado di manifestare un valido consenso rispetto a tale singolo atto ed in grado di discernerne la portata , non emergendo, in contrario, situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che la formazione e manifestazione della volontà abbia subito l’influenza di agenti esterni per pressioni e/o condizionamenti in quanto l’elargizione appare giustificata nel rapporto affettivo madre figli che è apparso solido e profondo in sede di audizione (cfr. Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460; Cass. n.6079/2020; Corte Cost. n. 114/2019);

Rilevato che non risultano pregiudicati interessi personali(anzi l’atto di donazione è rispondente alle aspirazioni della beneficiaria) e patrimoniali in quanto l’elargizione non pregiudica le condizioni patrimoniali della beneficiaria e il depauperamento conseguente all’atto di donazione non espone la donante a condizioni di ristrettezze e bisogno ( in quanto la beneficiaria ha una liquidità finanziaria disponibile di circa XXX), ha una entrata pensionistica elevata che le assicura il sostentamento anche perché attualmente vive in una RSA) e considerato che l’importo della datio anche se è di entità elevata ( avuto riguardo al potere di acquisto delle somme negli scambi commerciali) non incide in modo consistente sul patrimonio del donante;

Rilevato che l’art. 777, secondo comma, cod. civ., in tema di interdizione, (che include la donazione nella categoria dei negozi personalissimi ) è applicabile in via diretta anche alla Amministrazione di sostegno senza che sia necessario alcuno specifico provvedimento integrativo ex art. 411 c.c. perché l’estensione del comma 2 ex art. 777 c.c. non riguarda una condizione per così dire negativa, bensì una “prerogativa” riconosciuta dalla legge perfino all’interdetto;

Rilevato che non sussiste neppure il divieto a ricevere per donazione dell’Amministratore di sostegno (figlio della beneficiaria) – previsto invece per il tutore ed il pro- tutore prima dell’approvazione del conto- in quanto l’art. 411, 3° comma, specifico per l’amministrazione di sostegno ammette (risolvendosi ex lege le situazioni di eventuale conflitto di interessi) «le convenzioni» tra il beneficiario e l’amministratore, quando costui ne sia coniuge o parente entro il quarto grado e nel concetto di «convenzioni» può farsi rientrare anche la donazione, che è un contratto (art. 769, c.c.).

Per tale motivo il Giudice Tutelare ha autorizzato l’amministratore di sostegno a poter ricevere per donazione dalla madre e beneficiata.

provvedimento donazione Trib. Pisa

Commenti chiusi