Opposizione art. 615 c.p.c. a cartella di pagamento: quando è ammissibile?
Andiamo ad esaminare i casi in cui è possibile spiegare una opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale.
Un primo caso è quando si voglia evidenziare l’invalidità della notifica degli atti prodromici; ciò potrebbe servire per rientrare nei termini e poter così spiegare tutte le eccezioni pregiudicate dalla mancata conoscenza dell’atto.
Bisogna stare molto attenti al termine ultimo per proporre la opposizione, in quanto viene stabilito come perentorio; in materia di opposizione all’intimazione di pagamento ove tali atti siano ritenuti viziati da vizi propri ovvero da vizi attinenti la notifica del titolo esecutivo o del precetto (e quindi della cartella esattoriale), l’opposizione deve essere opposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione (Tribunale Tivoli sez. lav., 13/11/2018, n.769).
Per quanto riguarda la legittimazione attiva, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorché responsabili in solido con l’ingiunto sul piano del diritto sostanziale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la legittimazione del cessionario d’azienda a proporre opposizione avverso la cartella esattoriale notificata al cedente e avente per oggetto suoi debiti contributivi, Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, n.29424).
Quando si spiega una opposizione alla cartella esattoriale notificata a seguito di verbali di accertamento di infrazioni stradali rimasti impagati e si eccepiscono, da un lato, vizi di notifica relativi ai verbali (cosiddetta opposizione recuperatoria al verbale di contestazione), dall’altro, vizi relativi alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, occorre rispettare i termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. In buona sostanza per questi ultimi i vizi, il relativo esame da parte dei giudici sarà possibile «soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di venti giorni dalla notificazione della cartella medesima (art. 617 c.p.c, n.d.r.)». Resta esclusa da tale ristrettezza temporale «l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria che può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell’ambito dell’art. 615 c.p.c.».
Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con ordinanza n. 22094 del 4 settembre 2019.
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