Rimborso per ritardata partenza aereo.
In materia di rimborso per ritardata partenza del volo aereo, si evidenzia una nuova importante sentenza in favore di un consumatore, la quale conferma il diritto ad ottenere il rimborso per il ritardo della partenza del volo.
Il Giudice di Pace di Pisa, con la sentenza n. 512/20 ha nuovamente condannato la compagnia aerea per un ritardo di 4 ore su una tratta nazionale.
La compagnia aerea ha resistito non volendo riconoscere la compensazione pecuniaria, sostenendo ci fossero state circostanza atmosferiche eccezionali, tali da non permettere il decollo.
Il Giudice non ha ritenuto che la compagnia aerea avesse fornita la prova liberatoria, considerato che lo “storico” delle condizioni meteo, all’orario previsto di partenza, non evidenziava condizioni meteo avverse, risultando visibilità buona, cielo sereno e vento non superiore a 17 nodi.
Per quanto concerne il danno subito dal consumatore, questi ha diritto ad una compensazione pecuniaria di € 250,00 in forza del combinato disposto degli artt. 6 e 7 Regolamento CE n. 261/2004, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia E.U. che ha equiparato la fattispecie del ritardo aereo che superi le tre ore alla cancellazione del volo.
Non vi è dubbio che nel caso di specie deve essere applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal ratificata in Italia con la Legge del 30.4.04, applicabile ad ogni trasporto nazionale di persone, bagagli o merci effettuato con aereomobile, a cui fa da corollario il Regolamento CEE n. 261/04 che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n. 295/91.
In tema di diritto dei passeggeri di un aereo ad avere un rimborso in caso di ritardo superiore alle due ore, la Corte UE con sentenza del 26.2.13 ha precisato che “l’art. 7 del Regolamento CE n. 261/04 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.2.04 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n. 295/91 deve essere interpretato nel senso che, in forza di detto articolo, il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto art. 6”.
Orbene per garantire una tutela ai passeggeri in partenza da un aereoporto europeo o comunque in viaggio su un volo effettuato da una compagnia aerea comunitaria nei casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato la Comunità Europea è intervenuta con il Regolamanto n. 261/04. Nell’ipotesi di prolungato ritardo del volo, il sopra richiamato Regolamento comunitario prevede l’obbligo di assistenza nei casi in cui il ritardo sia almeno di due ore sui voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km e di almeno tre ore sui voli intracomunitari superiori a 1.500 km. e sui voli internazionali tra i 1.500 e 3.500 km.
Gli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Ce 261/04 sono pacificamente interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento, quando, a causa di un volo ritardato, subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungano alla destinazione finale tre ore o più di ritardo dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo (La Corte di Giustizia Europea, sentenze interpretative rese il 19.11.09 e il 23.10.12).
Giudice di Pace di Pisa sent. 512 20