Mantenimento figli, fino che età si è obbligati?
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli, e per il padre divorziato di versare l’assegno di mantenimento, si protrae fino all’indipendenza economica dei ragazzi.
Fino a che età il padre è tenuto a versare il mantenimento al figlio? Se un tempo era più facile cadere nell’errore di ritenere che un figlio maggiorenne non avesse più diritto al mantenimento – non tutti accedevano all’istruzione, sicché a 18 anni si era in gran parte pronti per svolgere un lavoro di qualsiasi tipo – oggi l’equazione non è più così scontata. I giovani, superata la soglia della maturità, sono ancora nel pieno dei loro studi e necessitano del sostegno dei genitori. Mantenerli all’università costa sacrifici cui la madre e il padre non si possono sottrarre in presenza di precise scelte del ragazzo.
Se la richiesta di poter proseguire gli studi appare normale nelle coppie ancora unite in matrimonio, in quelle separate diventa invece motivo di conflitto. E ciò perché si allungano i tempi per il versamento dell’assegno di mantenimento per il figlio. Le contestazioni poi diventano ancora più accese quando, finiti gli studi, ci si avvia alla formazione post universitaria oppure si intraprendono dei lavori precari che, ancora, non garantiscono una completa autonomia economica. Così ci si chiede spesso: fino a che età si è obbligati al mantenimento dei figli?
Le istruzioni della giurisprudenza, a riguardo, sono state molto chiare e dirette. Cercheremo di fare il punto della situazione in questo articolo che tiene conto di una recente sentenza del tribunale di Padova [1], la quale a sua volta si richiama all’indirizzo ormai costante della Cassazione. Ma procediamo con ordine.
Mantenimento figli maggiorenni: fino a che età?
L’obbligo del genitore di pagare l’assegno di mantenimento per il figlio non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età. I genitori – siano essi sposati o divorziati – hanno l’obbligo di mantenere i figli e garantire loro lo stesso tenore di vita proprio, fino a quando questi non raggiungono l’indipendenza economica, alla luce delle loro aspettative e ambizioni lavorative. Se, quando la coppia è ancora unita, quest’obbligo viene di fatto ripartito tra madre e padre in relazione alle rispettive possibilità, nelle coppie separate o divorziate la ripartizione dell’onere è di solito affidata o all’accordo delle parti (in caso di separazione o divorzio consensuale) o al provvedimento del giudice che fissa l’assegno di mantenimento (in caso di separazione o divorzio giudiziale).
Di solito avviene che il figlio vada a vivere con uno dei genitori il quale si occupa del suo mantenimento quotidiano, ricevendo però dall’ex un assegno mensile a titolo di contributo per le spese ordinarie. Invece le spese straordinarie – quelle cioè occasionali e imprevedibili – vengono ripartite di volta in volta al 50%. Il più delle volte queste spese devono essere previamente concordate, ma quando risultano comunque necessarie (si pensi a un intervento medico urgente) il genitore convivente può presentare il conto all’ex avendo già sostenuto l’esborso senza previa consultazione.
La cessazione del mantenimento avviene per raggiungimento dell’indipendenza economica e con essa viene meno definitivamente. Significa che, se il figlio – per una ragione o per un’altra – perde successivamente tale indipendenza non ha più diritto a ottenere il mantenimento. Si pensi a un ragazzo che prima viene assunto da un’azienda ma, dopo pochi mesi, licenziato per crisi: in tale ipotesi non potrà più rivendicare di nuovo l’assegno di mantenimento da parte del genitore separato.
Il genitore può liberarsi dall’obbligo di mantenere i figli se prova che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro. La presunzione che la mancata indipendenza è causato proprio dall’inattività del giovane si fa tanto più scontata quanto più cresce l’età dell’interessato: sicché la Cassazione ha ritenuto che, già dai 30 anni in su, si perde il diritto all’assegno proprio per via del fatto che è facile prevedere che lo stato di completa disoccupazione sia una situazione colpevole e non invece indipendente dalla volontà del giovane.
Per rispondere, in sintesi, alla domanda «fino a che età si è obbligati al mantenimento del figlio» possiamo dire che non esiste un’età prefissata dalla legge poiché i genitori restano obbligati fino a quando il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente. Ma è anche vero che, superati i 30 anni (estendibili a 35 anni per chi ha scelto un percorso di studi particolarmente complesso), il giovane non ha più la possibilità di fornire la prova che lo stato di disoccupazione è involontario: sicché egli si vedrà revocato sempre il mantenimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni sussiste finché questi non siano in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Ciò significa che il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio fino a quando quest’ultimo non abbia raggiunto una condizione di autosufficienza economica, consistente nel percepire un reddito adeguato e stabile, in linea con le proprie capacità e il percorso formativo seguito.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con la maggiore età, ma continua finché il genitore non dimostri che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o è stato posto nelle condizioni di essere autosufficiente, senza averne tratto profitto per sua colpa o scelta (Cass. sent. n. 2344/2023). Tuttavia, l’obbligo di mantenimento non può protrarsi sine die, ossia all’infinito. La giurisprudenza ha sottolineato che non possono imporsi al genitore sacrifici sostitutivi di quelli che il figlio non è disposto a compiere. Pertanto, l’obbligo cessa quando il figlio, raggiunta un’età ragionevole, non ha ancora acquisito l’autosufficienza economica per propria inerzia o scelta: questa età, come visto sopra, viene fissata a 30 anni.
Inoltre, se il figlio ha raggiunto un’adeguata capacità lavorativa e ha dimostrato di poter essere economicamente indipendente, l’obbligo di mantenimento cessa. Non può risorgere se il figlio abbandona volontariamente l’attività lavorativa o si trova in difficoltà economiche per scelte personali (Cass. sent. n. 2344/2023).
La modifica dell’assegno di mantenimento dei figli
Per ragioni sopravvenute, l’assegno di mantenimento dei figli può mutare. Succede ad esempio quando il coniuge obbligato vede diminuire la propria capacità lavorativa per un aggravamento dello stato di salute o costituisce un nuovo nucleo familiare e ha nuovi figli: in tal caso l’assegno viene diminuito. L’importo può anche essere aumentato se le necessità del ragazzo aumentano (si pensi all’avvio agli studi universitari e alla necessità di trovare un alloggio fuoriesce).
I due genitori (separati e divorziati) possono in ogni momento accordarsi per modificare l’ammontare o per cessare l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento dei figli (ad esempio quando il figlio diventa maggiorenne e acquista l’indipendenza economica).
Essi possono concludere una scrittura privata valida tra di loro, ma non soggetta a controllo giudiziario e perciò priva della valenza di titolo esecutivo, ma valida, per esempio, per poter agire con un ricorso per decreto ingiuntivo o per paralizzare l’eventuale azione esecutiva fondata su di un titolo precedente alla scrittura mediante opposizione.
Quando il figlio è autosufficiente e indipendente economicamente
Abbiamo detto che il mantenimento si perde quando il figlio consegue un reddito che gli consente di mantenersi da solo. Questa situazione non deve necessariamente coincidere con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma non può neanche essere ravvisata in condizioni di estremo precariato come una borsa di studi, un dottorato all’università, un contratto stagionale o a tempo determinato.
Una cartina di tornasole per comprendere se c’è indipendenza economica può essere la cessazione della coabitazione con il genitore.
Il fondamento del diritto del coniuge convivente con il figlio a percepire l’assegno in questione risiede, oltre che nell’elemento oggettivo della convivenza, nel dovere di assicurare una istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità dei figli. Cessata la convivenza e divenuti autonomi i figli, scatta anche la conseguente revoca dell’assegnazione della casa coniugale.
Di recente la giurisprudenza [Trib. Padova, sent. del 13.06.2018] ha detto che rientra nel concetto di indipendenza economica un lavoro part-time o l’apertura di uno studio professionale. I giudici hanno infatti motivato la revoca dell’assegno con il fatto che entrambi i giovani sono stati infatti messi «nelle condizioni di poter coltivare le proprie inclinazioni e di conseguire l’indipendenza economica». Anche perché, altrimenti, l’obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni si protrarrebbe senza limiti di tempo.
La pronuncia osserva, rispetto all’autonomia della figlia con un contratto part-time: «Considerato che (x) ha 28 anni da ormai quattro si è laureata e non si ravvisano elementi che inducano a ritenere menomata la sua capacità lavorativa (com’è dimostrato dal contratto di lavoro seppure a tempo parziale)» si deve ritenere che sia stata posta «nelle condizioni di poter coltivare le proprie inclinazioni e di conseguire l’indipendenza economica». Analoga considerazione deve effettuarsi per il figlio della coppia che ha aperto un proprio studio professionale, consolidando la propria capacità lavorativa.
Diretta conseguenza di tali valutazione è dunque la revoca dell’assegno di mantenimento.
A quanto ammonta il mantenimento dei figli?
Sull’entità dell’assegno di mantenimento, se gli ex coniugi non si mettono d’accordo è il giudice a fissarne l’ammontare, secondo un valore che tenga conto del tenore di vita di cui godevano i ragazzi quando ancora vivevano con entrambi i genitori e delle necessità di questi non solo per vivere e mangiare ma anche per coltivare gli hobby e le ambizioni. Ad esempio, rientrano oggi nelle normali spese per assicurare una crescita “contestualizzata” al mutato ambiente sociale anche quelle per l’acquisto di un’auto o per il cellulare.
Fonte https://www.laleggepertutti.it/222332_mantenimento-figli-fino-che-eta-si-e-obbligati