La delegata all’attività di recupero crediti deve essere iscritta all’albo ex art. 106 TUB
Il Collegio fiorentino (Trib. Firenze, 14 agosto 2024) ritiene di aderire all’orientamento favorevole alla nullità, per contrarietà a norme imperative, dell’atto con cui è stata conferita la procura al soggetto delegato alla riscossione, discostandosi, dunque, dal pronunciamento n. 7243/2024 della Corte Suprema di Cassazione.
Invero, analizzando i poteri di riscossione attribuiti, la società delegata avrebbe dovuto essere iscritta all’albo di cui all’art. 106 TUB, secondo quanto previsto dall’art. 2 l. n. 130/1999, non essendo dirimente, in senso contrario, la comunicazione di Banca d’Italia, dell’11.11.2021, intitolata “Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”, con cui l’Autorità di Vigilanza ha sostanzialmente criticato la prassi in vigore di attribuire poteri di riscossione dei crediti a soggetti non iscritti allo speciale albo e ha, contestualmente, invitato tutti i soggetti vigilati ad assicurare poteri di controllo sui soggetti non vigilati. Per giunta, nel caso di specie, non sono sufficientemente specificati i controlli posti in essere dalla delegante verso la delegata, che, per converso, può esercitare i poteri delegati con effetti vincolanti per la società vigilata, con ampia discrezionalità nella gestione dell’impostazione dell’attività di recupero crediti.
Fonte: https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/09/05/firenze-vs-cassazione-la-delegata-allattivita-di-recupero-crediti-deve-essere-iscritta-allalbo-ex-art-106-tub/