Mutuo condizionato: il contratto di mutuo da solo non costituisce titolo esecutivo

contratto di mutuo condizionato

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Mutuo condizionato: il contratto di mutuo da solo non costituisce titolo esecutivo.

Nel caso in esame, costituita la somma mutuata in deposito infruttifero, è la banca che torna a essere proprietaria (art. 1834 c.c.) del denaro, così che alcuna obbligazione restitutoria sorge in capo al debitore, che anzi è creditore della mutuante. Se la parte creditrice intende agire esecutivamente, è quindi necessario che ponga a fondamento dell’atto di precetto non solo il contratto di mutuo, ma anche l’atto pubblico notarile ovvero la scrittura privata autenticata con il quale sono state trasferite al mutuatario le somme svincolate.

Il contratto di mutuo da solo non costituisce titolo esecutivo.

Invero, la Corte Suprema di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007) si è pronunciata come segue: «la questione di diritto da risolvere, nella specie, non riguardava semplicemente la sussistenza e la validità del contratto di mutuo, ma l’efficacia di titolo esecutivo dell’atto pubblico notarile posto dalla società procedente alla base dell’azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, e poiché tale atto pubblico conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte d’appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l’esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall’art. 474 c.p.c., ovvero se l’eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era – pure correttamente – ricostruito come concluso, come sostenuto dalla società opponente. 2.3 A tal fine, naturalmente, non poteva essere sufficiente verificare se fosse stato stipulato tra le parti un valido contratto di mutuo (anche di carattere reale e non meramente obbligatorio o condizionato), ma sarebbe stato necessario tener conto di tutte le ulteriori pattuizioni negoziali e, comunque, di tutto quanto convenuto nell’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c..». Ed ancora «non vi è dubbio che, fino al momento dell’effettivo “svincolo” delle somme depositate sul conto infruttifero presso la banca mutuante, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria, in quanto: a) le somme date a mutuo, dopo il perfezionamento del relativo contratto, erano tornate immediatamente ed integralmente nella disponibilità della banca mutuante; la società mutuataria pagina 8 di 9 non ne aveva, quindi, più la disponibilità, per averle trasferite alla banca mutuante».

Nel caso in esame, incontestato il perfezionamento del contratto di mutuo, non può non darsi rilievo agli ulteriori adempimenti negoziali pattuiti, dal cui tenore si evince chiaramente che al momento della stipula dell’atto pubblico notarile la parte mutuataria non risulta nella disponibilità della somma mutuata, con conseguente messa in dubbio dell’efficacia esecutiva dell’atto pubblico nel quale è cristallizzato il contratto di mutuo fondiario. L’obbligazione restitutoria scaturente in forza del contratto di mutuo non può dirsi né certa, né liquida, né esigibile: alcun obbligo restitutorio può essere richiesto in capo a chi non abbia la disponibilità di ciò che deve restituire, id est la somma di denaro in deposito cauzionale.

È, dunque, confermato che per agire esecutivamente il creditore avrebbe dovuto dotarsi di un ulteriore titolo esecutivo, collegato con il primo e del quale costituisce complemento: l’atto di erogazione e quietanza delle somme, anch’esso nelle forme di atto pubblico notarile ovvero di scrittura privata autenticata ex art. 474, comma II, c.p.c., successivo al deposito.

Tanto premesso, sebbene parte debitrice abbia ammesso di aver provveduto alla restituzione di parte delle somme mutuate, di fatto confessando di aver ricevuto nel proprio patrimonio la somma, parte creditrice non ha prodotto il titolo esecutivo necessario perché possa respingersi la domanda di accertamento negativo del diritto di agire esecutivamente avanzata da parte opponente. Il giudizio di opposizione all’esecuzione, infatti, tende prioritariamente ad accertare l’esistenza di un titolo esecutivo, che, nel caso di specie, non è stato versato in atti dalla creditrice ed avrebbe dovuto essere costituito dall’atto di erogazione e quietanza a seguito di svincolo delle somme di nuovo di proprietà della per effetto del deposito.

Sul punto, la Suprema Corte, nella prefata pronuncia, si è espressa chiaramente: «In definitiva, va affermato il seguente principio di diritto: «nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma»».

In applicazione del principio di diritto sopra riportato, l’opposizione non può che essere accolta.

 

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