Prescrizione e sospensione dei termini cartella e notifica in periodo COVID.

Prescrizione e sospensione della cartella e notifica in periodo COVID

Prescrizione e sospensione della cartella e notifica in periodo COVID

Prescrizione e sospensione dei termini cartella e notifica in periodo COVID.

Circa la prescrizione del credito, a seguito del periodo COVID.

L’Agente della riscossione, dopo la regolare notifica del predetto verbale di accertamento e dopo la consegna, provvede alla notifica della cartella impugnata.

La prescrizione quinquennale non risulta tuttavia maturata per la promulgazione dei decreti emergenziali.

In conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, sono state introdotte nell’ordinamento, a partire dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19, hanno riguardato direttamente anche l’attività della riscossione stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.

Più specificamente:

  1. l’art. 67, comma 1, del L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, prevedeva che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all’attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

Il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma  3,  della  legge  27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, ((commi  1  e  3)),  del  decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Disposizione quest’ultima che, a sua volta, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.

  1. l’art. 154, comma 1, lett. a) del L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020 , così detto “Decreto Rilancio” ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020;
  2. l’art. 99, comma 1, del L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto” ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020;
  3. l’art.1, comma 3, del L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020;
  4. il L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020 ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021;
  5. l’art. 4, comma 1, lett. a) del L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021;
  6. il L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis” ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.

Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l’arco temporale in esame, ovvero dall’8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 tutta l’attività di riscossione facente capo all’Agenzia è rimasta sospesa, ivi compresa l’attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.

In ossequio alla normativa sopra esaminata, decorso il termine ultimo di sospensione, a partire dal 1 settembre 2021 l’Agenzia ha ripreso l’attività di riscossione e i procedimenti notificatori degli atti di sua competenza.

Prendendo in considerazione i verbali di accertamento asseritamente prescritti e la indicata sospensione di cui ai decreti emergenziali ovvero (dall’8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021), il termine quinquennale di prescrizione va considerato sospeso per questo periodo.

 

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