Agenzia Entrate Riscossione e avvocati libero foro: ordinanza n. 2298 del 31 gennaio 2020. La Cassazione conferma l’orientamento che ADER non può avvalersi degli avvocati del libero foro.
L’Agenzia Delle Entrate Riscossione aveva trionfalmente comunicato la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 30008 del 19 novembre 2019.
Ma subito dopo la Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 2298 del 31 gennaio 2020, cercando di fare chiarezza.
Ad una attenta lettura, la richiamata sentenza ha affermato i seguenti principi: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale:
– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,
– di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»;
«quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Precisato che il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l’attività di Riscossione», al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle «liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria», e che nella specie non vengono in rilievo «questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici», né è stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’ADER.
La Suprema Corte, è tornata sull’argomento con la sentenza n. 2298 del 31 gennaio 2020, “riaprendoo” la questione relativa alla costituzione del Riscossore con Avvocato del Libero Foro.
Alla luce dell’ultima pronuncia, quindi, e dopo la Cassazione Sezioni Unite n. 30008 del 19 novembre 2019, è ancora illegittima la costituzione dell’Ex-Equitalia se la convenzione tra Avvocatura e Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede la difesa con l’Avvocatura e non vi sono un chiaro impedimento dell’Avvocatura.
In buona sostanza la Cass. n. 2298/2020 ha precisato: “Orbene, precisato che il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l’attività di Riscossione>>, al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle <<liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria>>, e che nella specie non vengono in rilievo <<questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici>>, né è stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’ADER”.
Cass.-n.-2298-del-31-gennaio-2020