Diritto tributario: opposizione alla cartella esattoriale.
Notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 143 c.p.c. differenze e presupposti.
In caso di notifica, la semplice e temporanea assenza non equivale a trasferimento.
Il ambito del diritto tributario, presupposto per la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. è il fatto di non conoscere la residenza, dimora o domicilio del destinatario e che tale ignoranza sia determinata da una situazione oggettiva tale da non poter essere superata con le indagini suggerite dall’ordinaria diligenza.
L’applicabilità dell’art. 143 c.p.c., pacificamente applicabile al diritto tributario, postula l’irreperibilità oggettiva e non temporanea del destinatario che si risolve nella impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l’esperimento delle indagini suggerite dall’ordinaria diligenza (Cass. sent. n. 18595/2014; Cass. sent. 14618/2009).
I presupposti che legittimano la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. anche in materia di diritto tributario, non sono solo il dato oggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente, dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente o del soggetto notificatore con l’ordinaria diligenza.
Nel caso in cui l’assenza del destinatario dal luogo di residenza sia solo momentanea, la notifica deve essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
La notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. fornisce maggiori garanzie di conoscibilità dato che il notificatore deve affiggere il plico chiuso alla porta dell’abitazione e darne notizia mediante spedizione di racc. a/r mentre nella notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. si procede unicamente con il deposito del plico presso la Casa Comunale.
Nello specifico il messo notificatore ha indicato che il destinatario risultava “trasferito” ma non ha specificato nella relata quale tipo di ricerche abbia effettuato e per quale motivo fosse sconosciuto l’eventuale diverso indirizzo di residenza. Tale ultima indicazione risulta fondamentale in quanto se l’indirizzo di nuova residenza fosse stato conoscibile con l’ordinaria diligenza, non si sarebbe potuto procedere con la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. Si può rilevare che la giurisprudenza si è espressa in modo uniforme nel senso che è nulla la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. qualora l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore , dopo aver dato atto nella relata di non aver potuto notificare l’atto al destinatario per essere questo sconosciuto nel luogo di residenza anagrafica, non fornisca alcuna indicazione in ordine a ricerche o indagini compiute per accertare la nuova residenza o domicilio del destinatario. Ai fini della validità della notifica, dunque, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore debbono fornire nella relata l’indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (Cass. sent. 24253/16; Cass. sent. 3071/2013; Cass. sent. 20791/2012; Cass. sent. 14618/2009; Cass. sent. 7964/2008; Cass. sent. 5127/2008; Cass. sent. 18385/2003; Cass. sent. 4339/2001; Cass. sent. 1092/1998; Cass. sent. 3799/1997; Cass. sent. 4120/1990).
Il Giudice di Pace di Pontedera, tornando sulla questione, con la sentenza n. 379 2019 ha ribadito il consolidato orientamento stabilendo che la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti dalla norma: ne deriva che è nulla la notifica dell’atto impositivo che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell’atto presso la casa comunale, reca sull’avviso di ricevimento l’erronea dicitura “sconosciuto”, pur non avendo il destinatario mutato la residenza (sez. V, ordinanza n. 17970 del 4.7.2019).
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