Alzheimer: spese di natura sanitaria e di natura assistenziale.
L’avv. Giovanni Longo ha recentemente ottenuto un’importante sentenza in favore dei familiari dei ricoverati presso una R.S.A. (Trib. Biella, sent. n. 118/2019): nuovamente il Giudice ha ribadito il principio secondo il quale i parenti non sono tenuti al pagamento della retta della R.S.A. del proprio familiare.
Per tale motivo ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla struttura a danno del familiare.
Numerosi precedenti hanno stabilito e confermato inoltre che le Residenze Sanitarie Assistenziali non possono chiedere denari per il ricovero di persone affette da Alzheimer o altre malattie invalidanti.
La Cassazione con sent. n. 4558/2012 ha statuito che nei casi di malati di Alzheimer non è infatti possibile distinguere tra prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (e di conseguenza tutti i costi sono totalmente a carico dello Stato).
Numerose successive sentenze hanno confermato tale principio (Trib. Roma, sent. n. 14180/2016), richiamando la sentenza di piazza Cavour, che ha stabilito l’impossibilità di distinguere, in caso di Alzheimer, “tra quote di natura sanitaria (a carico della Regione) e quelle di natura assistenziale (a carico dei pazienti), stante la stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime”.
Tradotto: i costi del soggiorno in Rsa, in questi casi, sono totalmente a carico dello Stato. La recente sentenza del tribunale di Roma (n. 12180/2018) ha nuovamente condannato la Asl a restituire le somme pagate dai familiari nel corso degli anni “…trattandosi di spese riconducibili alle prestazioni del Servizio Sanitario secondo le previsioni della L. n. 833 del 1978 e del D.P.C.M. 8 agosto 1985…(Cass. 22776/2017)”, richiamando le precedenti sentenze della Cassazione n. 4558/2012 e n. 22776/2017.