Ordinanza ingiunzione: rigetto dell’opposizione.
Il titolo è costituito dall’ordinanza ingiunzione e non dalla sentenza di rigetto.
Differenze fra ordinanza-ingiunzione e verbale per violazione al C.d.S.
L’opponente ha sostenuto che l’unico titolo per procedere, a seguito della opposizione deve considerarsi la sentenza (di rigetto) e non l’ordinanza-ingiunzione opposta.
La sentenza è titolo, solo per quanto ivi contenuto (nel caso di specie aveva previsto solo la condanna alle spese di giudizio).
Avendo la Corte di Appello rigettato le doglianza del XXX, è venuto meno ogni ostacolo a poter mettere in esecuzione l’atto amministrativo (confermato dal giudizio di merito in appello), (cnf. per analogo meccanismo con riferimento alla sospensione del decreto ingiuntivo ex art. 653, comma 1 c.p.c., Cass. 905/05, Cass. 20925/08 e Cass. 1942/10), il quale riprende valore anche nella sua qualifica di titolo esecutivo).
Il XXX richiama – a sostegno delle proprie tesi – una giurisprudenza non pertinente al caso de quo (Cass. sent. n. 20983/14, Trib. Catanzaro 11.11.13), e riguardante una fattispecie completamente differente, ovvero l’opposizione ad un “mero” verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada.
I richiami giurisprudenziali di controparte (Cass. sent. n. 20983/14, Trib. Catanzaro 11.11.13) riguardano tutti una fattispecie completamente differenti dalla nostra, ovvero “…a seguito del rigetto dell’opposizione, il titolo esecutivo è costituto dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento (sulla base dell’art. 204 bis, comma 6 C.d.S.)”.
La disciplina sottesa alla formazione del titolo esecutivo è, infatti, completamente differente a seconda che si tratti di una ordinanza-ingiunzione (come è nel caso di specie ex L. 689/81), rispetto ad un “semplice” verbale per violazione al C.d.S. (erroneamente richiamata da controparte, ex D.Lgs. 150/11 C.d.S.).
Nel solo caso (non pertinente) di opposizione ad un verbale di accertamento al C.d.S., in caso di rigetto dell’opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale diventa il titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva, così come affermato correttamente dalla giurisprudenza richiamata, però, in modo inappropriato da controparte.
Invece, nel caso in cui si intenda impugnare una ordinanza-ingiunzione, il meccanismo è differente rispetto al “mero” verbale per violazione al C.d.S., in quanto, si dovrà applicare la differente disciplina prevista dalla L. 689/81 che prevede che in caso di rigetto dell’opposizione, l’ordinanza-ingiunzione rimane l’unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva del capitale. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 18, ultimo comma e 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell’art. 6, comma dodici, del d.lgs. n. 150 del 2011) rispetto all’art. 204 bis, comma quinto, C.d.S. (oggi dell’art. 7, comma undici, del d.lgs. n. 150 del 2011).
Infatti l’ordinanza-ingiunzione, in caso di rigetto dell’opposizione riprende “vita”, rimanendo l’unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva delle somme richieste in tale titolo.
Per riassumere:
► l’ordinanza ingiunzione è considerata dalla L. 689/81 (art. 18) ex se un titolo esecutivo in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura ed agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (Cass. 26.10.91, n. 11421; Cass. 2.10.91, n. 10269; Cass. 24.9.91, n. 9944; Cass. SS.UU. 17.11.16, n. 23397).
► Laddove la sentenza rigetti l’opposizione al decreto ingiuntivo, è questi ex art. 653, comma 1 c.p.c. – e non certo la sentenza di rigetto – a costituire un valido titolo per procedere esecutivamente nel recupero delle somme in linea capitale.
► Stesso discorso dicasi per l’ordinanza-ingiunzione.