Gratuito patrocinio: legittima la richiesta di compenso al cliente da parte dell’avvocato per l’attività stragiudiziale prestata.
E’ legittima la richiesta di compenso direttamente al cliente da parte dell’avvocato per l’attività stragiudiziale prestata, ancorché in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per una sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, in forza della disciplina posta dal D.P.R. n. 115/02, l’attività professionale di natura stragiudiziale che non sia propedeutica ad un instaurando giudizio non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente nel cui interesse è svolta.
Lo stabilisce il CNF con la sentenza del 28 dicembre 2017, n. 254 – 2017-254.
Questi i fatti e le motivazioni del provvedimento.
La vicenda riguarda un caso di separazione personale tra coniugi, confluita in contenzioso dopo una fase di trattazione stragiudiziale complessa e articolata per propiziare, nell’interesse dei figli minori, un bonario componimento del conflitto coniugale o perlomeno arrivare ad un esito di natura consensuale.
La cliente aveva tuttavia presentato un esposto nei confronti del proprio difensore, per contestare la percezione di alcuni importi (due in particolare) richiesti dopo l’inizio del giudizio nel quale era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il COA interpellato aveva comminato la sanzione della censura, ritenendo l’avvocato disciplinarmente responsabile per aver ottenuto, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza, compensi non riferibili all’attività stragiudiziale, anche mancando una comunicazione alla cliente in precarie condizioni economiche circa il costo dell’assistenza stragiudiziale.
Il provvedimento del Consiglio territoriale era oggetto di impugnazione che il CNF ha accolto in ragione di condivisibili motivazioni.
In primo luogo il COA aveva fondato la sua decisione esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie dell’esponente, escludendo chiari aspetti favorevoli al legale.
Erano infatti pacificamente emersi alcuni fondamentali elementi: il lungo protrarsi del rapporto professionale, iniziato perlomeno un anno prima, l’intercorrere di svariati contatti con la controparte e la trattazione di numerose conferenze telefoniche, in studio e fuori.
In base soprattutto alla copiosa corrispondenza prodotta era pertanto stato accertato che il legale aveva compiuto un’intensa attività di natura stragiudiziale, tesa al raggiungimento di un accordo transattivo il cui fallimento aveva indotto la cliente ad intraprendere la strada del contenzioso.
Il CNF, nell’escludere la sussistenza di una qualche responsabilità disciplinare per l’avvocato, ha primariamente ribadito che l’attività di natura stragiudiziale, svolta nell’interesse del proprio assistito, non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché esplicata fuori dal processo, quindi a carico del cliente.
Lo stesso COA territoriale peraltro aveva per lo stesso motivo respinto la richiesta della signora volta all’opinamento delle prestazioni antecedenti al provvedimento di ammissione al patrocinio per i procedimenti civili, perché appunto, come deliberato, il compenso per tale attività può essere richiesto al proprio assistito.
Da parte sua la cliente, al momento della revoca del mandato, aveva corrisposto all’avvocato spontaneamente una somma ulteriore rispetto alle precedenti, indicativa di un riconoscimento implicito della debenza e delle ragioni del pagamento riferito alla fase stragiudiziale, anche se all’epoca essa stessa a conoscenza di essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per l’attività giudiziale.
Inoltre l’intera attività prestata extra giudizio, sicuramente di un certo pregio e varietà rilevante, non poteva essere ricondotta nell’ambito di un’attività prodromica al contenzioso, risultando correttamente suscettibile di separato compenso, anche in presenza della dovuta informazione fornita alla cliente sul suo diritto ad avere il patrocinio a spese dello Stato, per cui:
è dunque legittima la richiesta di compenso direttamente al cliente da parte dell’avvocato per l’attività stragiudiziale prestata, ancorché in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per una sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che, in forza della disciplina posta dal D.P.R. n. 115/02, l’attività professionale di natura stragiudiziale non può essere richiesta allo Stato, ma resta a carico del cliente nel cui interesse è svolta.
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