Ingiunzione di pagamento: opposizione e prescrizione.
Se l’attore che agisce avverso l’ingiunzione di pagamento, eccepisce la prescrizione del credito portato nelle ingiunzioni e la decadenza dall’azione di riscossione per violazione dei termini ai sensi del comma 163 dell’art. 1 L. 269/06 e di quelli posti dall’art. 17 D.P.R: 602/73, spetterà alla convenuta dare la rigorosa prova delle corrette notifiche.
Sulle modalità di notificazione dell’ingiunzione, eventuali vizi di notifica sono sanati ex art.1 56, comma 3 c.p.c. in quanto l’atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato, rilevato che l’ingiunzione è stata oggetto di rituale impugnazione.
L’asserto vizio di inesistenza della notifica deve ritenersi infondato atteso che tale categoria si configura allorché l’atto difetti totalmente dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo giuridicamente considerato.
Diversamente si configura nullità della notificazione quando essa sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e in luogo aventi qualche collegamento con il destinatario della notificazione (ved. Cass. n. 1750/11).
Nel caso di specie le ingiunzioni sono state inviate e ricevute dall’effettivo destinatario che ha proposto opposizione, con ciò sanando ogni eventuale vizio di nullità.
L’asserita decadenza dall’azione di riscossione ex art. 1 comma 163 L. 269/06 è infondata.
Fondata è l’eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato con le opposte ingiunzioni.
Il credito di XXX relativo a servizi resi è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. decorrente singolarmente da ogni scadenza indicata in fattura.
Le fatture, riferite a consumi e servizi del periodo, sono state emesse nell’arco degli anni 2002/2007.
Dei solleciti non sono stati prodotti validi avvisi di ricevimento…né è da ritenersi interrotta la prescrizione con la notifica all’attrice dei solleciti da parte di YYY nel giugno 2010, come assunto da XXX con la produzione documentale.
Pertanto deve ritenersi che il termine di prescrizione quinquennale è maturato alla data di emissione delle ingiunzioni opposte.
Va dunque dichiarata l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria per intervenuta estinzione dei crediti non esercitati nel termine quinquennale, con conseguenza caducazione delle ingiunzioni impugnate.
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