Opposizione a ordinanza ingiunzione: forma dell’appello: rito del lavoro.
Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69), in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro e pertanto l’impugnazione va proposta con ricorso.
Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13736/2018 pubblicata il 30 maggio scorso.
LA DECISIONE: Secondo i Giudici di Piazza Cavour: “ il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, istaurato successivamente all’entrata in vigore del d.leg.n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima (Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l’appellante non è sanabile ai sensi dell’art. 4, comma 5, del citato d.leg.n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”.
Il cliente, difeso dall’avv. Giovanni Longo, a seguito dell’impugnazione di una ordinanza ingiunzione rigettata in primo grado, ha proposto appello tramite ricorso.
Controparte ha eccepito la tardività della notifica, oltre il fatto che l’atto introduttivo sarebbe dovuto essere la citazione.
Controparte non fa menzione del fatto che all’udienza nanti la Corte d’Appello di Perugia del 1.12.16, dopo ampia discussione proprio sul fatto se l’atto introduttivo in appello dovesse rivestire la forma della “citazione” o del “ricorso”, la Corte si fosse riservata, ed a scioglimento della riserva avesse con ordinanza statuito che “la Corte ritiene che la causa sia stata correttamente introdotta con il rito del lavoro ex art. 6 D. Lgs 150/2011”.
Quindi è errato quanto sostenuto da controparte, ovvero che la Corte di Appello non abbia valutato l’eccezione sollevata in ordine all’asserita intempestività della proposizione dell’atto introduttivo in appello, essendosi addirittura la Corte riservata solo e specificatamente su tale punto, sciogliendo infine la riserva con la precitata ordinanza.
Ed anzi, il contegno della Corte territoriale è stato sin dall’inizio univoco ed assolutamente analitico, in quanto il Presidente, ricevuto ed esaminato l’atto introduttivo d’appello, co
n decreto del 21.7.16 ha qualificato correttamente l’atto introduttivo come ricorso e dichiarato con decreto: “letto il ricorso che precede, visti gli articoli 435 c.p.c. ed art. 6 D. Lgs. 150/2011, fissa per la trattazione l’udienza del 1.12.16 ore 9.15 e ss., nomina relatore il Cons. dott. XXX dispone che copia del ricorso e del presente decreto siano notificati alle controparti entro il 1.10.16 a cura dell’istante”.
A seguito dell’insistenza di controparte che sosteneva che l’atto d’appello dovesse essere introdotto con la forma della citazione, anziché come (correttamente) fatto da parte appellante con ricorso, la Corte ha successivamente e nuovamente esaminato la questione e dopo ampia discussione, a scioglimento della riserva presa in udienza, in data 1.12.2016 con ordinanza del 29.12.16 ha statuito che “la Corte ritiene che la causa sia stata correttamente introdotta con il rito del lavoro ex art. 6 D. Lgs 150/2011”.
Sinceramente non si è compresa la pervicacia con cui controparte abbia continuato a dedurre che le cause inerenti le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione debbano seguire il rito “ordinario” anziché quello speciale previsto dal D. Lgs. 150/11 e che quindi l’atto introduttivo dovesse essere la “citazione”, anziché il “ricorso”.
La norma è di una chiarezza cristallina laddove stabilisce che “Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro”.
Ed invero la giurisprudenza da controparte richiamata è suggestiva ma fuorviante, poiché riguarda contenziosi iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto sulla semplificazione dei riti, e cioè prima del 6 ottobre 2011.
Appare anzi paradossale e indice di temerarietà la circostanza per cui dopo il 6/10/2011 gli appelli avverso le cause aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative debbano essere introdotti con la forma del ricorso, dovendosi applicare il rito del lavoro; principio che appunto è stato proprio enucleato dalle Sezioni Unite di codesta ecc.ma Corte con la sentenza 2907/2014, sentenza che – richiamata proprio da controparte a sostegno della propria tesi – appare essere stata citata solo con riferimento alla massima, senza essere stata esaminata nella sua interezza.
In tale vertenza la Cassazione a Sezione Unite è stata chiamata a scrutinare la “bontà” dell’atto introduttivo di un appello introdotto anteriormente al 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d. Lgs. 150 del 2011), stabilendo in effetti per quel caso che “la forma dell’appello avverso sentenze emesse in un giudizio di opposizione a sanzione amm.va, introdotto con il rito di cui all’art. 23 della L. 689/81 dovesse assumere la forma della citazione”.
Se già non fosse sufficiente il richiamo della sentenza citata all’art. 23 legge 689/81, abrogato dalla legge 150/11, essa ad abundantiam prosegue però in parte motiva e nel capoverso successivo statuendo come “E’ noto che il d.lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l’abrogazione degli artt. 22, commi dal secondo al settimo, 22 bis e 23 della L. 689/81, e ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011) siano regolati dal rito del lavoro”.
Risulta poi del tutto peculiare che controparte non abbia modo di aver letto quanto in modo del tutto granitico le Sezioni Unite abbiano affermato a pagina 6 della ridetta sentenza 2907/14, che per la sua chiarezza – destinata ad essere “tombalizzante” ed esiziale in ordine ai primi tre motivi di ricorso – questa difesa si permette di riportare testualmente: “……l’art. 2 del medesimo decreto legislativo (ndr. 150/2011) infatti dispone al primo comma che <<nelle controversie disciplinate dal Capo II (rubricato “delle controversie regolate dal rito del lavoro”) non si applicano salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415 settimo comma, 417, 417 bis, 420 bis, 421 terzo comma, 425, 427, 429 terzo comma, 431 dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438 secondo comma e 439 del codice di procedura civile>>; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell’appello, ad eccezione di quelle di cui all’art. 433, concernente la individuazione del giudice d’appello, all’art. 438 secondo comma contenente il rinvio all’art. 431 in tema di esecutorietà della sentenza e all’art. 439 concernente il cambiamento del rito in appello. In particolare, l’indubbia applicabilità aò giudizio di cui all’art. 6 dell’art. 434 cpc che sotto la rubrica <<Deposito del ricorso in appello>>, individua il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso, implica non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui all’art. 6 del d.lgs. 150 del 2011 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all’art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento del codice della strada) siano appellabili, ma CHE L’APPELLO DEBBA ESSERE PROPOSTO NELLA FORMA DEL RICORSO, CON LE MODALITA’ E NEI TERMINI IVI PREVISTI”; l’approdo in punto di massima è necessariamente quello per cui (ibidem, pag. 7 penultimo inciso) “Si può concludere pertanto che l’orientamento di legittimità conduce univocamente a ritenere che la forma dell’appello (PER IL PERIODO ANTERIORE AL 6/10/2011, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150 DEL 2011) debba consistere nella citazione”; ovviamente a contrario, il che è lapalissiano ma sembra esser stato ignorato dal ricorrente, la conclusione è che nella vigenza del d.lgs. 150/11, quale la vertenza in oggetto (che è da considerarsi pendente dall’anno 2014, ed in particolare dal 4/6/2014), la forma dell’appello delle sentenze rese all’esito di cause con oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa o a ordinanza/ingiunzione sia IL RICORSO ED ESSO SOLTANTO, e che con il deposito di esso coincida la costituzione dell’appellante.
La stessa controparte ammette, e la prova documentale è in atti, di aver proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione in “primo grado” con ricorso del 4.6.2014, in piena vigenza del decreto sulla semplificazione dei riti.
A conferma di ciò la circostanza che sin dall’inizio del giudizio di primo grado è stata proprio controparte ad aver conosciuto e voluto applicare il decreto, tanto da incardinare il giudizio proprio col rito del lavoro, utilizzando come atto introduttivo appunto il ricorso).
Non ha quindi errato la Corte di Appello di Perugia allorquando con ordinanza del 1.12.2016 ha dichiarato che la causa era stata correttamente introdotta con il rito del lavoro ex art. 6 D. Lgs 150/2011; e ciò perché si è uniformata alla costante ed univoca giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente alla entrata in vigore del D. Lgs. 150/11 e su vertenze con litispendenza successiva a tale data.
Le uniformi pronunzie Cass. civ. Sez. VI – 2, 17-01-2017, n. 1020 (rv. 642559-01) – Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 02-11-2015, n. 22390 (rv. 637028) espressamente affermano che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale – IN QUANTO REGOLATO DAL RITO DEL LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. N. 150 DEL 2011 – L’APPELLO VA PROPOSTO NELLA FORMA DEL RICORSO, CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 434 C.P.C., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi. (Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 13/12/2013)”.
A tali decisioni di legittimità hanno fatto seguito conformi pronunzie di merito, quali Trib. Bari Sez. III, 06-02-2017 e Trib. Bari Sez. III, 16-01-2017, per cui: “Nei giudizi di opposizione ad ordinanza – ingiunzione e in genere a sanzione amministrativa, introdotti nella vigenza dell’art. 23 legge n. 689 del 1981 e prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso”.
In buona sostanza controparte muove dall’assunto che la semplificazione dei riti abbia toccato solo la forma e non anche la sostanza; ma con l’abrogazione dell’art. 23 L.689/81 è ovvio che il principio che essa con purtroppo inutile tenacia venga inesorabilmente a cadere.
Ad onor del vero desta sconcerto che, a fronte della eccezione di inapplicabilità degli artt. 413, 415 e 433 cpc così come disposto dall’art. 2 della legge 150/11, non ci si renda (non ci si VOGLIA render) conto che la legge sulla semplificazione dei riti rende applicabili alle vertenze di opposizione a sanzione amministrativa gli artt. 414 (FORMA DELLA DOMANDA: “LA DOMANDA SI PROPONE CON RICORSO…..”) E 434 (DEPOSITO DEL RICORSO IN APPELLO: “IL RICORSO DEVE CONTENERE LE INDICAZIONI PRESCRITTE DALL’ART. 414…..”).
Appare evidente che anche in secondo grado la costituzione dell’appellante coincida con il deposito del ricorso; ed in effetti sarebbe bastato scorrere anche a volo radente la relazione alla legge 150 per rendersi conto dei motivi di non applicabilità delle norme citate (correttamente in quanto ad individuazione, ma clamorosamente NON applicabili al gravame di secondo grado) dal ricorrente.
L’art. 413 non è applicabile perché nelle opposizione a sanzione competente è il Giudice di Pace o il Tribunale, mentre l’applicabilità a tali vertenze dell’articolo citato avrebbe ingorgato le sezioni lavoro dei Tribunali, atteso che la norma precitata prevede che le controversie dell’art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro; la stessa ratio sorregge l’esclusione dell’art. 433 cpc, atteso che esso individua per le controversie di lavoro la Corte di Appello in funzione di giudice del lavoro.
In ordine all’esclusione dell’art. 415 è evidente che esso prevede una serie di scansioni temporali che avrebbero reso ingestibili le cause, soprattutto quelle di competenza del giudice laico, di opposizione a sanzione a sanzione amministrativa.
L’errore, è uno, ma esiziale; cioè quello di pensare che la legge sulla semplificazione dei riti abbia traslato in toto le norme di cui agli artt. 409 e ss. sulle vertenze in materia di opposizione a sanzione amministrativa, allorquando la norma del 2011 non dispone un radicale (quanto “esplosivo”) mutamento di competenza, quanto una oculata applicazione di un rito caratterizzato da spedizione e concentrazione, con espunzione delle norme che sarebbero state appunto distoniche rispetto alle intenzioni deflattive del legislatore. Poiché, appunto, applicare alle o.s.a. anche gli artt. 413, 415 e 433 avrebbe significato nella sostanza spostare la competenza per tale materia in capo al giudice del lavoro tout court, e non – a giudice naturale per legge invariato – applicare solo le norme sul rito.
TRA CUI, APPUNTO, L’INTRODUZIONE DEL GRAVAME CON RICORSO.
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