Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.: non è possibile proporre censure riferite al titolo giudiziale posto alla base del precetto stesso.
Il Giudice del Tribunale di Pisa ha richiamato la condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 18 aprile 2006. N. 8928 “con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi odi impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo”.
Nello stesso solco la seguente pronuncia: «attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159. In senso conforme: Cass. 19.6.2001, n. 8331; Cass. 20.9.2000, n. 12664. Infine: Tribunale di Bologna, sez Distaccata di Imola, sentenza n. 13/2009).
Ad abundantiam il Tribunale di Forlì, ha precisato che: «quando l’esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell’opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall’esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto; ed invero l’autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all’esecuzione non consente al giudice di quest’ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell’efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 10495/04; 5884/99;9679/97; 1935/94)» (Tribunale di Forlì, ord. 26.03.2015).
Il debitore aveva già tentato di ottenere la sospensiva con il “corretto” strumento giuridico (i.e. l’opposizione a decreto ingiuntivo), e vistesi respinte in tale sede “naturale” le sue richieste, ha inteso pervicacemente e nuovamente ri-proporre le stesse identiche doglianze (già esaminate e decise in senso a lui sfavorevole dal Giudice “naturale”), anche nella fase esecutiva.
Per tale motivo il Giudice del Tribunale di Pisa ha rigettato l’opposizione, condannando il debitore.
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