L’agente di commercio può legittimamente recedere dal contratto senza obbligo di preavviso se l’azienda presso cui lavoro ha prospettato lui guadagni non raggiungibili.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Pisa Sez. Lavoro che ha dovuto decidere su un ricorso promosso dal datore di lavoro il quale chiedeva il rimborso dal proprio agente per il mancato preavviso a seguito della sue dimissioni.
L’agente di commercio ha sostenuto invece che il suo recesso ad nutum era avvenuto per giusta causa, quindi senza la necessità di dare un congruo preavviso, in quanto sia nella fase precontrattuale che successivamente, il datore di lavoro aveva sempre prospettato lui dei guadagni che in realtà non avrebbe mai potuto realizzare.
Il Giudice, valutati i bilanci ed il fatturato degli anni precedenti, si è convinto che l’agente mai avrebbe potuto realizzare i guadagni promessi.
Per tale motivo ha dichiarato che deve ritenersi sussistere la giusta causa di recesso, poiché l’agente era destinato da un lato, a non raggiungere l’obiettivo assegnatogli, rendendosi così inadempiente, dall’altro, a guadagnare assai meno di quanto prospettato dalla controparte.
L’agente, al momento del recesso, aveva più che solidi elementi per addivenire, con u grado di ragionevole certezza, ad una prognosi assolutamente infausta, dal suo punto di vista, circa gli sviluppi del rapporto, il che rendeva legittima la scelta di svincolarsi immediatamente.
Per tale motivo l’azienda è stata condannata a pagare l’indennità di mancato preavviso all’agente, oltre agli interessi legali.
Il Giudice ha infine accolto anche la domanda riconvenzionale svolta dall’agente relativa alle provvigioni maturate e non pagate.