In caso di un incidente avvenuto dentro il parcheggio di un Centro Commerciale o di un Supermercato, ci domandiamo se debbano applicarsi le regole del codice della strada oppure no, e come deve essere avanzata ed a chi deve essere indirizzata la relativa richiesta risarcitoria.
Il danneggiato dovrà presentare la richiesta di risarcimento del danno secondo le norme che regolano la responsabilità civile auto (quindi il danneggiato manderà la sua richiesta al proprio assicuratore o, se non trova applicazione il “risarcimento diretto”, all’assicuratore di RCA del veicolo che ha causato l’incidente), oppure no?.
La Cassazione ha stabilito che in materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del codice della strada, se l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o a privati (Cassazione penale, sez. IV, 13 maggio 1988) e che le norme del codice della strada che si applicano sulle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare (Cassazione civile Sez. III, 09.12.1993, n. 12148).
Quindi, la risposta sarà affermativa: in caso di sinistro all’interno di un parcheggio di un Centro Commerciale o di un Supermercato, pur trattandosi di aree private, ma il cui utilizzo è consentito a tutti; si dovranno applicare le norme previste dal Codice della Strada.
Dunque chi vi accede deve rispettare le norme previste dalla circolazione dei veicoli su strade e piazze pubbliche, perché tutti si aspettano che tali norme vengano rispettate.
Da quanto sopra, deriva che non vi sono differenze tra l’incidente avvenuto all’interno di un parcheggio del centro commerciale (o del supermercato) e quello avvenuto sulla strada a circolazione “aperta”.