Danno da vacanza rovinata: albergo fatiscente, truffa casa vacanze: danno da vacanza rovinata? Come e a chi chiedere il risarcimento dei danni?
La tua casa vacanze è stata diversa da come ti era stata rappresentata?
L’albergo di lusso era in realtà fatiscente?
Sono davvero numerosi gli imprevisti che possono rovinare le vacanze: devi sapere che, nei casi in cui non è possibile rimediare subito, hai diritto al risarcimento del danno.
Se hai acquistato un pacchetto viaggio “tutto compreso”, sei tutelato dal Codice del Turismo, il quale contempla adesso la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni da c.d. “vacanza rovinata”.
La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, nello specifico, è possibile quando l’inadempimento, o l’inesatta esecuzione della prestazione, da parte di chi ha venduto il “pacchetto viaggio”, non è di scarsa importanza: in questi casi, hai diritto non soltanto al rimborso dei costi sostenuti, ma anche al risarcimento per il tempo perso e per l’irripetibilità dell’occasione mancata, nonché per la delusione e lo stress subiti.
Se hai acquistato un pacchetto e hai subito dei pregiudizi a causa della struttura in cui alloggiavi, o dei trasporti, o hai subito dei disservizi, devi domandare il risarcimento del danno da vacanza rovinata direttamente all’agenzia o al tour operator che ha venduto il pacchetto. Il risarcimento non va dunque richiesto al gestore dell’albergo, della struttura o degli impianti nei quali si è verificato il disservizio, né alla compagnia di trasporti: sarà poi l’agenzia, o il tour operator, anche tramite l’assicurazione, a rivalersi su questi soggetti.
Appena si verifica un disservizio, devi inviare tempestivamente una comunicazione al soggetto che ti ha venduto il pacchetto, anche tramite email o fax. Se, dopo il rientro dalla vacanza, il venditore non ti ha risposto, o tu non abbia ottenuto nulla, l’unica soluzione consisterà nell’inviare un reclamo formale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il reclamo dovrebbe essere inoltrato entro 10 giorni dalla data del rientro, anche se la richiesta di risarcimento si prescrive in un anno, o in tre anni, se vi sono danni alle persone.
In ogni caso, non è necessario che tu alleghi al reclamo filmati o fotografie che provino i disservizi riscontrati: tuttavia è consigliabile, per tutelarti in maniera completa, che tu conservi le prove dei problemi riscontrati, assieme al contratto di vendita del pacchetto turistico ed ai dépliant illustrati (utilissimi al confronto tra aspettative ingenerate nel cliente e situazione reale); è comunque essenziale che tu conservi scontrini e ricevute, per documentare tutte i costi sostenuti a seguito del disagio.
Per non subire un ulteriore pregiudizio oltre a quello derivante dalla vacanza rovinata, hai la possibilità di richiedere, prima dell’instaurazione di un giudizio vero e proprio, una mediazione, finalizzata alla composizione della controversia.
Se la mediazione non va a buon fine, o se scegli di fare direttamente ricorso al giudice senza tentare la composizione stragiudiziale della lite, devi rivolgerti:
- Al Giudice di Pace;
- Al Tribunale, se il danno supera i 5000 euro.
Il foro competente è sempre quello in cui risiede il turista, mentre l’indennizzo da domandare in via giudiziale può riguardare sia i danni economici e materiali, che quelli morali.
Nel caso in cui si siano verificati dei danni fisici alle persone e nel contratto con agenzia o tour operator siano stati indicati gli estremi di una polizza infortuni, puoi chiedere direttamente il risarcimento all’assicurazione, senza doversi rivolgere al Giudice di Pace o al Tribunale.