
Consiglio dell’Ordine: aggiornamento professionale obbligatorio: sanzione per mancato conseguimento dei crediti formativi: censura.
Aggiornamento professionale obbligatorio: in ambito di aggiornamento professionale continuo obbligatorio ed al mancato assolvimento dell’APC (conseguimento dei crediti formativi) il Consiglio Nazionale ha statuito che esso sia sanzionabile con la censura.
Secondo il Regolamento approvato, l’iscritto che non assolva l’obbligo della formazione permanente può essere assoggettato a procedura disciplinare da parte del Consiglio Regionale.
Nel caso di specie, all’iscritto che non aveva maturato tutti i crediti prescritti, era stata comminata dal Consiglio Regionale, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di una settimana.
L’iscritto ha inteso impugnare il provvedimento avanti al Consiglio di Disciplina Nazionale rappresentando di aver svolto negli anni di riferimento attività formativa, oltre che essersi trovato nell’impossibilità di concludere l’aggiornamento per una malattia occorsa al figlio.
“le argomentazioni che precedono, se certamente non possono ritenersi sufficienti a scriminare tout court il mancato ottemperamento all’obbligo formativo, devono comunque valutarsi ai fini delle rideterminazione della sanzione da irrogare all’odierno ricorrente”… “Il Consiglio di disciplina territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione quanto precede, determinandosi per la comminatoria di una sanzione più lieve”.
Per tale motivo il Consiglio Nazionale ha accolto nei limiti di cui in narrativa il ricorso e per l’effetto, in riforma dell’impugnato provvedimento, ha comminato all’iscritto la più lieve sanzione disciplinare della censura.