Finalmente risolta l’annosa questione: gli avvocati possono esercitare liberamente la propria attività di consulenza legale a favore di società sportive e atleti calciatori senza più alcuna formalità od iscrizione.
Discorso a parte nel caso in cui il professionista venga chiamato a dover rappresentare una società o un atleta (per esempio per sottoscrivere un contratto o in caso di trasferimenti); in questo caso dovrà rispettare le norme del diritto e dell’ordinamento sportivo.
Recentemente, è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense, il quale, accogliendo positivamente l’istanza di Avvocaticalcio, un’associazione italiana di avvocati esperti di diritto calcistico, ha stabilito che gli Avvocati che assistono Calciatori o Società nelle operazioni di mercato, non sono più tenuti ad iscriversi al Registro istituito dalla F.I.G.C..
Inoltre, sempre il C.N.F. ha anche statuito che gli Avvocati saranno altresì esentati dall’obbligo di depositare in Federazione gli indicati mandati, ricevuti da Società o Calciatori.
Quindi sulla base del Regolamento della Federazione internazionale (Fifa) sugli agenti di calciatori viene stabilito che l’attività di agente di calciatori può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza dalle Federazioni nazionali competenti.
A tale scopo occorre aver superato un esame scritto, per ottenere la licenza e quindi l’iscrizione nel registro degli agenti di calciatori, tenuto presso la Figc.
La Fifa specifica che, oltre ai citati agenti, solo i genitori, i fratelli o il coniuge del calciatore possono rappresentarlo nella conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro, oppure può essere un avvocato che esercita l’attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, a rappresentare un calciatore o una società di calcio nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento.