Rette Rsa: i costi sono a carico delle Asl: non spetta il pagamento della retta ai famigliari.

retta rsa spetta alla ASL

Retta RSA non spetta ai parenti

Il Tribunale di Monza, con una importante  sentenza n. 617/2017, ha confermato l’orientamento che da tempo oramai è predominante, secondo cui le prestazioni socio-sanitarie rese ai soggetti gravemente affetti da morbo di Altzheimer, sono a carico esclusivo delle Asl e non a carico dei famigliari.

In realtà il ragionamento fatto dal giudice e molto semplice e lineare, in quanto si è limitato a stabilire che quando per una persona ricoverata in una RSA c’è una stretta relazione fra le prestazioni assistenziali e quelle sanitarie (come è il caso di un soggetto affetto da Alzheimer), anche le prime sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale e di conseguenza non possono essere fatte pagare al malato o ai parenti.

La retta di una RSA è normalmente composta da due voci: quota sanitaria, che viene pagata dallo Stato, se viene riconosciuto il diritto all’ingresso in RSA, e una assistenziale o alberghiera che, in base al reddito, è pagata in parte o in toto dal malato. In realtà, vista la penuria di risorse degli enti locali che sono quelli che dovrebbero coprire questa parte di costi, questa quota si scarica quasi totalmente sulle famiglie. Ora è di tutta evidenza che dove l’assistenza sanitaria è largamente prevalente, come nel caso della Retta Alzheimer RSA, questa necessariamente ingloba anche l’assistenza alberghiera e quindi tutto deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La sentenza ripercorre le tappe normative e giurisprudenziali del consolidarsi di questo orientamento, citando in primo luogo l’art. 30 della legge 730 del 1983 e successive modificazioni, la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1003 del 1993 e le altre più recenti: la n. 4558 del 2012 e la recentissima n. 22776 del 2016.

Infine, in conformità con quanto statuito in numerose pronunce di altri tribunali, il Giudice dichiara nullo il patto con cui l’utente (il suo parente) si era impegnato al pagamento della retta di ricovero, e ciò perché, non sussistendo l’obbligazione principale ossia la quota sociale, l’impegno risulta privo di causa e come tale nullo.

La sentenza si conclude con un rimborso di quanto indebitamente corrisposto alla Rsa e con la condanna alle spese a carico del soccombente.

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