Giusta la condanna dell’agenzia che ha violato gli obblighi di informazione circa il contenuto del “pacchetto turistico”.
La Cassazione ha stabilito che l’agenzia che non informa adeguatamente i turisti sulle qualità del “pacchetto turistico” deve risarcire il danno.
Due turisti hanno citato in giudizio la propria agenzia di viaggi per chiedere un risarcimento danni da c.d. “vacanza rovinata”.
Il giudice ha condannato l’agenzia sia a pagare il danno patrimoniale che un risarcimento per il danno non patrimoniale o da c.d. “vacanza rovinata”, per non aver adeguatamente informato i turisti e rappresentando loro una realtà completamente differente da quella poi trovata in loco.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 ottobre 2015 – 23 marzo 2016, n. 5683