Rette RSA: il pagamento non spetta ai parenti: nullità del contratto sottoscritto.

I famigliari degli anziani ricoverati presso una casa di riposo non sono tenuti a corrispondere la retta nel caso in cui il paziente si trovi nelle condizioni di non poterla rsa-anzianipagare. Il contratto può essere dichiarato nullo.

A stabilirlo è stata una recente sentenza della Cassazione, chiamata a decidere sulle spese di degenza nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer. La Suprema Corte ha sancito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e, per questo, il Comune non può rivalersi sui parenti dell’assistito per il pagamento della quota sociale.

Prima della sentenza, i Comuni imponevano ai figli o ai nipoti la sottoscrizione di un documento in cui era contenuto l’obbligo di versare la retta in eventuale sostituzione del genitore o del nonno, intimando che, diversamente, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di ricovero. «Questa prassi è molto frequente, nonostante in più occasioni la giurisprudenza di merito abbia stabilito che i Comuni non possono pretendere che i famigliari degli anziani provvedano al pagamento delle rette per il ricovero. Nonostante questo, i parenti hanno sempre continuato a pagare, magari per la paura di vedersi “rispedire” il parente a casa».

La sentenza della Cassazione è stata pronunciata per il caso specifico di un malato affetto dal morbo di Alzheimer, ma per analogia può essere estesa anche ai soggetti con handicap grave e agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti. «Già numerosi Tribunali si erano espressi al riguardo, ad esempio il Tribunale di Parma in data 17 gennaio 2011 con la sentenza numero 46, e quello di Ferrara nella sentenza 1119 del 6 maggio 2009». La stessa legge quadro 328/2000 fornisce tutte le indicazioni per promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà, assicurando la qualità di vita, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle disabilità, del disagio personale e famigliare. «La legge è chiarissima nell’escludere che i c.d. “obbligati per legge”, cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali».

In questo senso, si sono già espressi – oltre ai Comuni di Milano e Torino con apposite deliberazioni – anche il TAR della Regione Sicilia, quello della Toscana e quello della Lombardia, a cui si è adeguato quello delle Marche in una sentenza relativa a una persona con handicap grave, ma applicabile, trattandosi della medesima legge, anche gli anziani. «Quindi anche la giurisprudenza, quella che fino a oggi si è pronunciata sulla nuova normativa, è univoca nell’affermare che solo l’anziano, come le persone con handicap gravi, è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di retta».

Come possono fare i parenti per sottrarsi al pagamento? «Per porre definitivamente rimedio, potranno semplicemente inviare una lettera di disdetta, non potendo gli enti pubblici invocare le norme di cui agli artt. 433 e segg. c.c. E non temano i figli e i nipoti degli anziani di farlo, anche se il parente anziano è ricoverato da molto tempo: servirà a non pagare più per il futuro, senza che ci si debba preoccupare che il genitore o il nonno venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge».

A quel punto, il Comune non potrà imporre al parente di farsi carico della retta sulla base delle norme civilistiche, perché le disposizioni in materia sono di cristallina chiarezza nell’escludere questa possibilità. «Non è escluso che successivamente il Comune chieda il pagamento con un decreto ingiuntivo; ma sappiano gli amministratori locali che la Cassazione ha definitivamente negato tale possibilità e che quindi commetterebbero un atto conta jus».

Rette RSA: L’iter della Cassazione

Nonostante da più parti e oramai da diverso tempo si fosse gridato allo scandalo delle prepotenze perpetrate dai Comuni nei confronti dei parenti dei ricoverati presso le RSA, i quali venivano costretti a pagare i denari delle rette per i parenti ricoverati economicamente non abbienti, finalmente è intervenuta la Cassazione, organo nomofilattico del nostro ordinamento, la quale con la sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, ha stabilito che per quanto riguarda le rette per pazienti ricoverati in RSA, seppur limitatamente al caso esaminato (i.e. persona affetta da morbo di Alzheimer), la retta deve rimanere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non può essere addossata sui parenti.

La vicenda ha tratto origine dalla denuncia di alcuni parenti di un malato di Alzheimer, ricoverato presso una RSA, che avevano chiesto la restituzione dei denari fino a quel momento versati al Comune per la retta del parente. Il Giudice di primo grado aveva dato loro torto con la motivazione che “le prestazioni fornite alla persona degente in RSA – malata di Alzheimer – avevano carattere sia sanitario che assistenziale e che, in relazione al secondo aspetto, esse gravavano sul Comune solo nell’ipotesi di indigenza della persona assistita”.

Ricorsi in appello, i parenti avevano ottenuto ragione, in quanto, secondo la Corte, “la natura di carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti dell’ospite, gravemente affetto dal morbo di Alzheimer e sottoposto a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio”. Il Comune è ricorso in Cassazione rilevando che la Corte d’Appello non aveva tenuto in debito conto le determinazioni comunali e regionali sulla ripartizione delle quota, sanitaria e sociale.

La Corte, che sul punto ha confermato la decisione precedente, ha osservato che “In tale quadro, e alla luce del principio affermato, in linea generale, dalla legge di riforma sanitaria, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (L. n. 833 del 1978, artt. 1, 3, 19, 53 e 63), di per sé ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n. 4460), la lettura della norma contenuta nella L. n. 730 del 1983, art. 30 deve effettuarsi, per altro in maniera conforme al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale. In tale prospettiva si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

“Appare quindi evidente che, ove sussista quella stretta correlazione, nel senso sopra evidenziato, fra prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del servizio sanitario nazionale, non vi sia luogo per una determinazione di quote, nel senso invocato dal Comune ricorrente (con riferimento al citato D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 6, u.c., e della L.R. Veneto n. 55 del 1982, art. 3), che presuppongono una scindibilità delle prestazioni, non ricorrente in ipotesi, come quella in esame, di stretta correlazione con netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria”.

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