Inammissibilità della richiesta di sospensiva del fermo amministrativo del veicolo nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso avanti al Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato l’istanza di sospensiva ritenendosi incompetente in favore del Tribunale.

A seguito della proposizione di una citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. con relativa e preliminare richiesta di sospensione esecutiva del provvedimento impugnato relativamente al fermo amministrativo del veicolo, il Giudice di Pace si è così pronunciato:

Orbene, a prescindere delle questioni di merito, sulla domanda proposta in via interinale tesa alla sospensione del provvedimento di fermo amministrativo l’odierno giudice non può pronunciarsi in quanto privo di competenza specifica prevista per legge. Il provvedimento di fermo amministrativo non è infatti un atto teso alla espropriazione del veicolo, equiparabile quindi al pignoramento, ma costituisce un provvedimento di tipo interdittivo avente funzione in senso lato sanzionatoria stante il mancato adempimento del proprietario del veicolo all’obbligazione di pagamento su di esso incombente, o comunque un provvedimento avente finalità cautelari del credito che non avvia il procedimento di espropriazione, ma serve solo a garantire la successiva riscossione. Ne consegue che un eventuale provvedimento di sospensione del titolo esecutivo (astrattamente pronunciabile anche dal giudice di pace ex art. 615, comma l, ultimo inciso, Cpc) impedirebbe di procedere all’espropriazione ma non avrebbe comunque alcuna efficacia sospensiva del fermo amministrativo. La sospensione del provvedimento di fermo amministrativo richiede pertanto un provvedimento specifico sul quale il Giudice di Pace non ha competenza, non essendo la stessa prevista espressamente dalla legge, e non avendo il Giudice di Pace una potestà cautelare generale (cfr. art. 669-ter, commi 1 e 2, Cpc: “prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale”; e v. anche art. 669-quater, comma 3, Cpc, per la competenza in corso di causa: “se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale”). Ne consegue che in pendenza di un procedimento davanti al giudice di pace tendente all’eventuale accertamento dell’inesistenza del credito vantato dall’amministrazione, in forza del quale la stessa provvede all’iscrizione del fermo amministrativo, la sospensione in via interinale di tale ultimo provvedimento deve essere richiesta con ricorso d’urgenza ex art. 700 Cpc al Tribunale, che ha potestà cautelare generale in materia civilistica. Per tali motivi dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva del fermo amministrativo, ferma restando la propria competenza sul merito”.

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