In ambito civile, la regola generale è che la parte soccombente è condannata alle spese anche di controparte, secondo quanto disposto dal giudice. Salvo che il Giudice, motivando adeguatamente la propria decisione, non decida di compensare in tutto o in parte le spese processuali fra le parti; in tale ipotesi le spese rimangono in tutto, o in parte, a carico del cliente.